Notizia in evidenza 23 Mag 2013| 23 Commenti
Chi può semini perché non esiste legge che lo vieti o notifiche dovute, la clausola di salvaguardia non esiste e non sono stati fatti i piani di coesistenza. Meglio aspettare la fine delle piogge e seminare un mais sano e che farà buon reddito visto che ci sono forti danni al mais nazionale causati dalle piogge.
Ordinanza della Corte Europea di Giustizia, Lussemburgo
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Fidenato è imputato dinanzi al Tribunale di Pordenone per avere messo a coltura durante la primavera del 2010 una varietà di mais geneticamente modificata, ossia la varietà MON 810, senza avere ottenuto l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212/2001.
Con provvedimento del 1° aprile 2011, il Tribunale monocratico di Pordenone ha disposto, a titolo provvisorio, il sequestro preventivo di tutti i beni costituenti l’azienda del sig. Fidenato, ritenendo configurabile il fumus della contravvenzione contestatagli.
il Tribunale di Pordenone ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’autorizzazione prevista dall’art. 1, comma 2, d. lgs. 24 aprile 2001, n. 212, nel significato attribuitole dalla giurisprudenza nazionale, sia compatibile o contrasti con la complessiva disciplina di cui alla Direttiva CE n. 18 del 2001;
2) in particolare, qualora lo Stato membro subordini le coltivazioni di OGM ad autorizzazione specificamente volta a tutelare il cd. principio di coesistenza, se tale precipua autorizzazione sia necessaria anche per gli [OGM] già iscritti nel catalogo comune».
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune previsto dalla direttiva 2002/53. Esso chiede inoltre se l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18 debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di tali OGM per il fatto che l’ottenimento di una siffatta autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza diretta a evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture.
A tale proposito è pacifico che l’impiego e la commercializzazione di sementi delle varietà del mais MON 810 sono autorizzati su un duplice fondamento (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punto 57).
Essi sono autorizzati in quanto le varietà di cui trattasi costituiscono «prodotti esistenti» ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003. L’impiego e la commercializzazione di sementi delle varietà del mais MON 810 sono autorizzati altresì perché tali varietà sono state iscritte nel catalogo comune disciplinato dalla direttiva 2002/53 (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punti 58 e 59).
Nella citata sentenza Pioneer Hi Bred Italia, la Corte ha dichiarato che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune previsto dalla direttiva 2002/53.
Al contrario, un divieto o una limitazione della coltivazione di tali prodotti possono essere decisi da uno Stato membro nei casi espressamente previsti dal diritto dell’Unione. Fra tali eccezioni figurano, in particolare, le misure di coesistenza disposte ai sensi dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, disposizione applicabile alle varietà del mais MON 810 sebbene queste ultime siano autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53 (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punti 60, 70 e 71).
Per quanto riguarda l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, la Corte ha dichiarato che tale disposizione può dar luogo a restrizioni, e perfino a divieti geograficamente delimitati, solo per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate in osservanza delle loro finalità (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punto 75).
Nella citata sentenza Pioneer Hi Bred Italia, la Corte ha statuito che detta disposizione non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di OGM quali le varietà del mais MON 810 nelle more dell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture.
Il giudice del rinvio solleva ora la questione se la procedura nazionale di autorizzazione applicabile alla messa in coltura di varietà del mais MON 810, autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53, possa costituire essa stessa una misura di coesistenza ai fini dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, in quanto sarebbe specificamente volta a tutelare il principio di coesistenza.
A tale questione va data risposta negativa.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, dev’essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l’ottenimento di un’autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture.
Leggi: Culture OGM, Italia sconfessata;
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Faida interna nel PDL che ha votato compatto per la clausola di salvaguardia, anche se la mozione Formigoni andava in senso opposto. Mario Capanna gongola come se la clausola fosse già attiva e pensa a foraggiare la sua (af)fondazione.
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Questo è il punteggio quasi tennistico che si ottiene sommando le cifre dell’export di Italia e Germania. Semplicemente imbarazzante che l’export tedesco ci surclassi su carni, latte,formaggi e latticini. esportano il doppio anche su caffè tè, e cioccolata e pareggiano la partita anche sulla pasta. L’Italia prevale solo sul vino: come a dire che si deve investire sul resto e non sul vino per non intasare il mercato, per non scommettere su un solo prodotto, per non giocarsi l’intera agricoltura alla roulette.
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Chi vuole può vedere due ore di dibattito sulla coltivazione di mais Bt in Italia: Mozioni sulle colture geneticamente modificate - Mercoledì 15 maggio
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Insomma non sappiamo se se ne vogliono lavare le mani o se una mano lava l’altra…
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Il dibattito sulle melanzane Bt indiane è ad un punto di svolta ed a breve sono attese decisioni governative.
Science coglie l’attimo e usando il suo direttore scientifico come moderatore fa confrontare due diverse tesi di due scienziati indiani contrario e favorevole all’introduzione della melanzana Bt
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Chiedono la clausola di salvaguardia, ma attraverso un sito specializzato in petizioni sulle più varie tematiche. Dopo i tre milioni di firme di qualche anno fa per ora sono a meno di 7000. Naturalmente il problema sono i dieci milioni di euro di semi OGM che Leonardo Facco ha regalato agli agricoltori. Qualcuno può spiegarci cosa accadrebbe se , per esempio, i semi OGM fossero già diventati delle piantine sane e rigogliose?
Ogm: Fond.diritti genetici,7 mila firme petizione a ministri



