C’erano tante correzioni ripetto al vecchio testo che e’ stato necessario annularlo e redigere un nuovo catalogo dei procedimenti e delle materie prime per mangimi.
Istruttivo e’ il passaggio sulla purezza che recita:
” La purezza botanica di una materia prima per mangimi non deve essere inferiore al 95 %. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non supera tuttavia lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto. In deroga a tali norme generali, un livello specifico è fissato nell’elenco delle materie prime per mangimi nella parte C. ”
Leggi (Regolamento concernente il catalogo delle materie prime per mangimi)







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