Il campo è lo stesso dove a novembre 2010 ero andato a prelevare delle spighe di mais OGM della prima semina distrutta dagli ecoterroristi ad agosto. I famosi semi sterili stavano germinando e le spighe erano intatte.
http://gmopundit.blogspot.it/2013/06/sowing-gmo-maize-in-italy-historic.html
Rassegna stampa aggiornata dopo la pubblicazione iniziale.
Questa volta alla presenza di pubblico, stampa, televisioni, Digos ed anche di esponenti del M5S.
Fidenato ha di nuovo seminato mais MON810 e nessuno ha potuto fermarlo.
Eppure ci sono state forti pressioni dal Viminale per bloccarlo, ma i vertici locali della Digos hanno detto che la semina era del tutto lecita.
Allora c’hanno provato dal lato giudiziario, ma è stato lo stesso giudice (di certo mai tenero con Fidenato) del processo penale in cui è imputato Giorgio Fidenato a spiegare che la semina è del tutto lecita.
Forse non andrebbe lasciato solo. Un mais di secondo raccolto si può seminare anche ora e così intanto può servire a spiegare a quelli che vendono il sale grosso a 40 euro al kilo (Slow very Slow) che il mondo non è tutto nelle loro mani e che qualche legge ancora vale.
Rassegna stampa su La Stampa, Il Piccolo, Corriere della Sera, il Gazzettino, il Secolo XIX
Aggiunti il 19/06/2013:
Corriere della Sera di Brescia e il Gazzettino di Pordenone
La sentenza sembra innovativa, ma visto che è stata presa all’unanimità era chiaro fosse scontata. Un brevetto necessita di due condizioni: essere innovativo e non ovvio. I due geni che la Jolie si è fatta analizzare erano frutto di ricerche ed analizzare proprio loro “non era ovvio”. Ma Il DNA in se di chiunque, anche della Jolie non è per nulla innovativo. Quindi niente di nuovo sotto il sole: solo applicate le normali regole dei brevetti (ed il DNA sintetico si potrà brevettare se non imita alla lettera quello già esistente).
La recente pronuncia della Corte UE nel caso Fidenato (Ordinanza 8.5.2013) è di particolare interesse in quanto giunge, per dir così, a chiudere il cerchio delle possibilità residue, per il MIPAF, di impedire la coltivazione di mais OGM già autorizzato a livello comunitario ed iscritto al Catalogo comune.
Come forse ricorderete, circa un anno fa (con sentenza del 6.9.2012; ne avevamo parlato qui : http://www.salmone.org/la-corte-europea-fa-giustizia-dei-divieti-agli-ogm/) la Corte UE si era pronunciata su un ricorso in via pregiudiziale da parte di Pioneer. In quel caso, il Consiglio di Stato aveva chiesto alla Corte UE, in relazione alla famosa autorizzazione alla messa in coltura di cui all’art. 1.2 del D. Lgs. n. 212/2001, di chiarire (a) se la messa in coltura di varietà OGM già autorizzate a livello UE e iscritte nel Catalogo comune potesse essere assoggettata a una (nuova) procedura nazionale di autorizzazione e (b) se l’art. 26-bis della Direttiva n. 2001/18 consentisse a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura di OGM “nelle more dell’adozione di misure di coesistenza”. La Corte aveva risposto di no ad entrambi i quesiti: da una parte, una volta autorizzata a livello comunitario, il governo nazionale (nel nostro caso, l’Italia) non può sottoporre la coltura OGM a una nuova procedura di autorizzazione; dall’altra, l’Italia non può nemmeno vietare in via generalizzata la coltivazione di OGM già autorizzati in attesa dell’emanazione di norme di coesistenza: o le emana, e allora le applica per i loro propri fini (tra i quali non rientra certo un divieto generalizzato di coltivazione), oppure, se ne ricorrono i presupposti, userà gli altri strumenti previsti dal diritto comunitario, vale a dire, fondamentalmente, invocherà una clausola di salvaguardia. Ma non può nascondersi dietro alla mancata adozione dei piani di coesistenza.
Tuttavia, rimaneva inevaso un dubbio: non è che l’art. 1.2 del D. Lgs. n. 212/2001 possa esso stesso essere considerato come una misura di coesistenza? In altre parole, non sarà che la richiesta di un nuovo procedimento autorizzatorio si possa giustificare in base alla necessità di verificare, di volta in volta, i presupposti per garantire la coesistenza tra coltivazioni OGM e non-OGM? Il dubbio in realtà non avrebbe ragione di esistere, epperò la sostanziale ambiguità del testo normativo (ricordiamo che l’art. 1.2 del D.Lgs. n. 212/2001 prevede che l’autorizzazione alla messa in coltura stabilisca, tra le altre cose, “misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali”, dunque parla esplicitamente anche di coesistenza) giustifica in qualche modo una richiesta di chiarimento.
Nel nostro caso, il Tribunale penale di Pordenone, che deve giudicare Giorgio Fidenato per il reato di cui al medesimo D. Lgs. n. 212/2001 (art. 1.6), cioè per aver messo a coltura mais OGM senza aver prima richiesto e ottenuto la predetta autorizzazione, si è trovato perplesso tra due pronunzie non proprio concordanti. Da un lato, la sentenza Pioneer (già citata), per cui uno Stato membro non può pretendere nuovamente di autorizzare la coltivazione di varietà OGM già autorizzate a livello comunitario. Dall’altro, la Cassazione penale che (con la sentenza del 15.11.2011, proprio contro Fidenato: ne avevamo parlato qui) ha ritenuto che chi coltiva mais Ogm senza la prescritta autorizzazione del MIPAF commette reato. Il Tribunale di Pordenone ha quindi pensato di tirarsi fuori dal contrasto chiedendo alla Corte UE di chiarire, in via pregiudiziale, 1) se l’art. 1.2 del D. Lgs. n. 212/2001 sia o meno in contrasto con la normativa comunitaria, e 2) se uno Stato membro, nello stabilire che le coltivazioni OGM sono soggette ad una autorizzazione che sia anche “specificamente volta a tutelare il principio di coesistenza”, possa farlo anche nel caso di OGM già autorizzati a livello UE.
La Corte non solo risponde negativamente a entrambe le questioni, ma ritiene per di più che i principi necessari per rispondere ad esse fossero già contenuti nella sentenza Pioneer, sicché pronuncia non una sentenza ma una semplice ordinanza. Essa spiega che il diritto dell’UE consente sì agli Stati membri di disporre misure di coesistenza e in tale modo di limitare o escludere sul proprio territorio la coltivazione di varietà OGM, ma a condizione di emanare effettivamente dette misure: non è invece legittimo opporsi alla coltivazione nelle forme di una autorizzazione alla messa in coltura di OGM, perché una siffatta procedura di autorizzazione non può costituire una misura di coesistenza. La procedura di autorizzazione, in realtà, è per la Corte intrinsecamente e radicalmente in contrasto con la normativa UE, e dunque è puramente e semplicemente illegittima; non c’è modo di “salvarla” interpretandola come una misura volta esclusivamente a determinare le modalità di coesistenza.
Cosa succederà ora? Di certo, a parte gli effetti immediati per la posizione penalistica di Fidenato (che a questo punto davvero non si riesce a capire come possa venir condannato), lo spazio a disposizione per impedire la semina di mais OGM si riduce notevolmente. Sia la sentenza Pioneer sia l’ordinanza Fidenato sono assai chiare: la procedura di autorizzazione ex D. Lgs. n. 212/2001 è illegittima, punto e basta. Da questo momento in poi, chi voglia seminare mais OGM (purché già autorizzato a livello UE, beninteso!) potrà farlo e dovrà chiedere nient’altro che le normali autorizzazioni necessarie a chiunque voglia seminare una varietà ‘tradizionale’. Quindi le tattiche dilatorie e defatiganti adottate negli ultimi anni dal MIPAF parrebbero ormai essere state messe in scacco, grazie al combinato disposto delle pronunzie ottenute da Silvano Dalla Libera e Giorgio Fidenato (e dai rispettivi avvocati). A questo punto, è probabile che l’ultima battaglia – in attesa di eventuali decisioni che potrebbero giungere dalla UE – si combatterà dalle parti della clausola di salvaguardia (come sembra doversi dedurre dalle recentissime vicende parlamentari, che commenteremo prossimamente).
Ancora mille tonnellate sequestrate, questa volta la provenienza è dall’India e dalla Turchia.
Forse stiamo sbagliando a pubblicizzare queste notizie, dovremmo parlarne solo quando si dovesse trovare che una partita di soia è davvero bio ed è coltivata a km zero.


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