Seduta del Senato contro il MON810

Maggio 20th, 2013
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imgres-1Chi vuole può vedere due ore di dibattito sulla coltivazione di mais Bt in Italia: Mozioni sulle colture geneticamente modificate - Mercoledì 15 maggio

Domani, martedì 21 maggio alcune organizzazioni che si occupano di OGM verranno ricevute al MIPAF. La Ministra ha intanto parlato degli OGM

L’Agricoltura tornerà fabbrica del sud

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Agricoltura convenzionale (AC) e biologica (AB) danno cibi diversi?

Marzo 5th, 2013
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di Alberto GUIDORZI
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Innanzitutto occorre premettere come sono regolati i controlli:

Per ottenere una AMM (Autorizzazione di Messa sul Mercato) un prodotto di trattamento di una derrata si deve fornire per ogni coltura e uso: la tecnica di applicazione, dose d’impiego, la cinetica di degradazione, la natura dei metaboliti , i rischi potenziali, come evolvono nel processo di trasformazione, i metodi analitici e dei risultati sperimentali. Il tutto viene sottoposto ad una analisi che controlla sperimentalmente i dati tossicologici dichiarati. Da questo si ricava la DSE (Dose Senza Effetto). Vale a dire la dose che il consumatore può assumere senza avere degli effetti tossici e si esprime in mg/kg di peso corporeo/giorno. Questi dati portano alla (DGA  o Dose Giornaliera Ammissibile) che è la dose che un essere umano può assumere giornalmente per tutta la vita  senza effetto nefasto sulla salute. IL calcolo si esegue così: si parte dalla DSE più bassa osservata presso la specie più sensibile e sulla quale sono applicati dei coefficienti  di sicurezza con valori che non sono mai minori di 100. In nessun caso la somma dei residui di una sostanza suscettibile di trovarsi nella razione alimentare deve superare la DGA.

In più di tutto ciò vi sono dei valori pratici  a cui l’utilizzatore del prodotto di trattamento deve attenersi:

-        Intervallo di impiego prima della raccolta (IPR) indicato sulla scatola del prodotto.

-        Limite massimo dei residui (LMR) tollerati in una derrata anch’essa indicati sulla scatola. Dal 2009 le LMR sono armonizzate in sede europea.

Un accenno va fatto  sui metodi di analisi: se nel 1970 i metodi detectavano una parte per milione (ppm) oggi si lavora in parti per miliardo (ppb). Pertanto il residuo “0″ è divenuto via via più “piccolo”. Dunque spesso il confronto tra dati ottenuti in epoche diverse deve tener conto di questo assunto.

Ci sono residui di pesticidi nella nostra alimentazione?

  1. L’EFSA ha monitorato per 14 anni (1996-2009) la quasi totalità delle derrate agricole di AC ed i risultati  dimostrano che benché dei trattamenti pesticidi siano stati effettuati:

-        il 58,4 % dei campioni non contiene residui individuabili dalle analisi.

-        il 37,7% presentano residui inferiori alla LMR  consentita per ogni fitofarmaco e relativa utilizzazione in base all’ AMM ricevuta. Il tasso di conformità è andato via aumentando da 96% nel 2007 mano mano si è passati al 96,5% e infine al  97,4% nel 2009.

-        Dei residui non regolamentati sono stati trovati nel 3,9% dei campioni

-        L’armonizzazione delle regolamentazioni e il miglioramento delle tecniche di spandimento hanno ridotto i campioni non conformi all’1,2%.

-        Sugli 85 casi d’infrazione rilevati nel 2009: 40 sono dovuti ad uso deviato, 13 sono dei falsi positivi per la presenza di sostanze naturali ( i pesticidi sono prodotti anche dalle piante), 10 sono  effetto delle distorsioni tra LMR dei vari Stati.

-        Nel 2009 sono stati analizzati 74.000 campioni.

-        Gli alimenti di origine animale (latte, burro, carne e uova) per il 99,7% sono indenni da residui evidenziabili . Le tracce riscontrate sono solo ambientali e non dovute a pratiche  di allevamento.

  1. I prodotti di AB contengono residui di prodotti di sintesi?

-        Non è possibile fare una disamina come sopra per i prodotti di AB, mancano i dati e i pochi che ci sono vengono  comunicati in ritardo.

-        Il confronto dei dati è poi impossibile per  protocolli diversi e il modo di presentare i risultati. Gli studi datati inoltre non hanno più valore, per l’evoluzione della sensibilità delle analisi. Le pratiche AB, inoltre, sono difformi tra i vari Stati.

-        Si parte inoltre dal presupposto che per i pesticidi ammessi in AB non ci sia bisogno di analisi in quanto considerati dei ” non-pesticidi”, eppure si tratta di Rame, zolfo, rotenone, piretrine, azadiractine e che non sono considerati totalmente innocui, anzi… (vedi rotenone).

-        Qualche dato pero smentisce  chi dice che  il cibo AB  è senza pesticidi. Infatti, se in AC abbiamo il dato del 41,6% di presenza di residui (complemento al 58,4% esenti) nell’AB vi è presenza che va dal 6% al 30,1% e vi sono anche dei dati che oltrepassano la LMR, precisamente tra l’1,42% e il 6,1%. Evidentemente questi ultimi dati sono da paragonare al 3,9% dell’AC riferito sopra.

-        L’1,2% di non conformità di AC è da paragonare ad un 1,4% di prodotti non conformi di AB. La non conformità evidentemente è diversa essendo diverso il grado di tolleranza tra le due agricolture.

-        Ad onor del vero possiamo ammettere che molte non conformità non siano frodi, ma dovute solamente a derive di trattamenti limitrofi o inquinamenti insiti nei terreni per pratiche antecedenti.

-        Tuttavia non è da credere che i prodotti ammessi in AB siano inoffensivi , infatti anch’essi hanno una DGA. Es. per il rame la DGA è di 0,5 mg/kg/g contro un 0,05 mg/kg/g del mancozeb o del cymoxanil. Addirittura per il rotenone,  usato molto nel passato in viticoltura bio la DGA è addirittura di 0,0125 μg/kg/g. Se poi diamo credito alla seguente notizia:  http://www.lunion.presse.fr/article/marne/champagne-bio-letude-secrete-qui-embarrasse vi sono più lombrichi  nella viticoltura AC che non nell’AB, il che lascia interdetti di fronte alle notizie di cui si nutrono gli amanti del bio.

-        In conclusione se l’assenza di pesticidi in AC è del 57,7% quella in AB è maggiore, ma non raggiunge limiti vicini al 100. Un dato plausibile è del 70/80%, e certe forme di inquinamento dei terreni per le eccessive dosi dei prodotti consentiti in AC non sono da trascurare.

  1. Vi sono rischi specifici di contaminazioni in AB?

-        In AB sono ammessi i fosfati naturali, ma questi sono ricchi in cadmio (il tenore limite  autorizzato è di 30 mg per kg di fosfato naturale, il che non è poca cosa), contrariamente ai fosfati trattati e purificati  usati in AC e proibiti in AB.

-        L’uso eccessivo di rame  comporta una maggiore presenza dell’elemento nelle verdure.

-        L’obbligo alla coltivazione all’aperto in AB comporta, rispetto alla coltivazione in serra o in ambiente confinato, un contenuto maggiore di sostanze sospese nell’aria  e che ricadono sul terreno. Così dicasi degli allevamenti al coperto rispetto all’allevamento brado.

-        Le contaminazioni batteriche sono più frequenti in AB che in AC per l’uso più abbondante di reliquati organici.

-        Per latte e uova  bio, il rischio  di contaminazione è maggiore a causa di animali che vivono all’aperto, in particolare Campylobacyer e Brucella.

Conclusioni

I consumatori di cibo biologico sono arciconvinti di magiare un cibo più sano e migliore,  gli ambienti  che perorano la causa bio  glielo lasciano credere anzi avvalorano la credenza, ma essa  ha molto poco fondamento scientifico. Infatti l’agricoltura biologica non ha nessun obbligo  di fornire cibi con qualità organolettiche superiore e nessuna analisi di prevendita è prevista a questo riguardo. Tutti i test sono stati negativi o senza significanza statistica, anzi uova, vino e latte spesso sono peggiori organoletticamente. Molti altri fattori che hanno a che fare sia con l’AB che con l’AC influenzano la qualità. Ad esempio un pollo bio di 70/80 gg non lo si può comparare con un pollo “industriale” di 40 gg; anche un pollo industriale di 70/80 gg convenientemente allevato in funzione della maggiore sopravvivenza diviene  altrettanto buono.

Benchè il battage pubblicitario sia martellante dobbiamo constatare  che l’incidenza degli alimenti provenienti da AB è inferiore al 2%, inoltre per far crescere questo dato non possiamo contare su un aumento nazionale di AB, causa produzioni troppo inferiori e prezzi non rapportati. Non dimentichiamo che l’AB produce la metà in cereali a paglia, i 2/3 nel mais e girasole e colture proteiche, massima aleatorietà produttiva nel colza, solo il foraggio è prodotto pressappoco in maniera uguale (infatti,  quasi il 70% delle superfici in AB sono prati pascoli). Solo, quindi,  una maggiore importazione di prodotti bio, tra l’altro perseguita dalla grande distribuzione per poter contare su margini di guadagno maggiori, può aumentare il tasso di alimentazione bio. Eppure si fa tanto parlare e si decanta come risultato grandemente positivo che un 15% di consumatori mangino un prodotto bio una volta alla settimana e solo un 6% ne mangino uno tutti i giorni, però nessun dato è svelato di quanti consumatori mangino esclusivamente cibo bio per l’intero pasto e sempre (è un dato comunque compreso in quel 6%). Ora resta da stabilire quale effetto sulla salute ci possa essere a mangiare un solo alimento bio una volta alla settimana o una volta al giorno!!!! Secondo me nessunissimo.

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Il PM chiede l’assoluzione, Slow Food chiede i soldi

Novembre 13th, 2012
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Aggiornato il 19 Novembre, dopo la pubblicazione iniziale
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La sentenza della Corte Europea di Giustizia del 6 settembre scorso cala come una mannaia sul processo penale a Giorgio Fidenato. Il PM chiede ora l’assoluzione, le parti civili vogliono i soldi (come al solito). Il Giudice manda tutto l’incartamento alla Corte di Giustizia Europea per capire come procedere con le parti civili. Speriamo che ora dissequestrino il campo ed il raccolto e consentano a chi come Fidenato rispetta le regole (Europee) di fare il suo lavoro.

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Nelle foto vedete Giorgio Fidenato davanti al suo campo di mais Bt recintato e posto sotto sequestro e la distanza tra il campo di Fidenato sequestrato ed il campo del vicino che campionato dalla Forestale ha dimostrato l’assenza di presenza accidentale di OGM in un mais tradizionale.
E speriamo di seminare bene l’anno prossimo…..

Leggete gli articoli del Gazzettino (primo e secondo) e del Messaggero Veneto (primo e secondo) sulla sentenza della Corte Europea sul caso Fidenato.

Slow Food sta usando tre avvocati contro Fidenato, ma ancora non ci ha detto quale sia il danno che gli è stato procurato: lesa maestà? Leggi l’intervento su la Stampa sul processo OGM

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Maria Antonietta Farina Coscioni chiede a Catania cosa succederà per le semine di mais OGM in Primavera

Ottobre 11th, 2012
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In una articolata interrogazione la Parlamentare chiede conto al ministro di cosa intenda fare per garantire la coesistenza alla luce della sentenza della Corte Europea di Giustizia sul caso Pioneer:

Leggi l’interrogazione a risposta in commissione

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Il Governo dei tecnici di fronte agli OGM

Aprile 27th, 2012
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seminaSi tratta per ora solo del parere preliminare e non ancora di una sentenza della Corte Europea di giustizia, ma le parole dell’avvocato estensore lasciano pochi margini.

Leggi parere preliminare su coesistenza OGM in agricoltura.

Non si possono aspettare le regole di coesistenza per consentire la coltivazione di OGM autorizzati a livello europeo. Ora si deve attendere la sentenza. Poi si potranno rimettere in moto in maniera diversa i processi di Dalla Libera che ha inviato una richiesta di semina anche nel 2012 di mais Bt, ma anche il processo Fidenato che ha rispettato di tutta evidenza le regole Europee.
Certo ancora un anno ed il Governo tecnico poteva evitare questa grana e di certo in molti non vedono l’ora di arrivare a fine mandato per lasciare al successore la patata bollente.

Si invocheranno clausole di salvaguardia esenti anche da qualunque seppur minimo esperimento in pieno campo con OGM. Forse qualcuno studierà una disciplina di coesistenza draconiana che impedisca anche di sognarli di notte gli OGM. I protettori degli sfioratori delle quote latte penseranno di farci pagare nuove multe per infrazioni. Catania ora si appella alle nuove normative europee che danno ad ogni stato nazionale la responsabilità individuale sulla materia degli OGM, una posizione per la quale il Ministro Clini pochi giorni fa si è fatto aggredire da tutti gli anti-OGM ora diventa la posizione di retroguardia che si sente arrivare dalle stanza del MIPAF.

Siamo al paradosso che la coltivazione commerciale di OGM è molto più vicina alla meta della sperimentazione in pieno campo per la ricerca pubblica italiana. Un Paese che va rigirato come un calzino.

Leggi anche La moratoria contro gli OGM ora traballa e Sugli OGM stop a divieti nazionali.

Ecco di seguito alcuni passaggi significativi:

49. Né il regolamento n. 1829/2003 né la direttiva 2002/53 permettono agli Stati membri di aggiungere a livello nazionale un controllo supplementare dei rischi che un OGM può presentare per l’ambiente o per la salute, dal quale dipenda la concessione o il rifiuto, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro, di un’autorizzazione alla messa in coltura sul suo territorio. Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il sistema che disciplina l’immissione in commercio degli OGM all’interno dell’Unione si basa, pertanto, su un’autorizzazione accordata a livello di Unione che consente di utilizzare e commercializzare liberamente gli OGM interessati all’interno degli Stati membri. Subordinando in modo sistematico la messa in coltura degli OGM a un’autorizzazione nazionale, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212/2001 è quindi in contrasto con il sistema creato dalla normativa dell’Unione.

63. Alla luce di dette osservazioni, relative alla portata che occorre, a mio avviso, riconoscere all’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, ritengo che detto articolo non permetta neppure a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di un OGM in attesa dell’adozione, a livello nazionale, regionale o locale, di misure di coesistenza.

III – Conclusione

68. Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di rispondere nella maniera seguente al Consiglio di Stato:

«Organismi geneticamente modificati come gli ibridi di mais geneticamente modificati derivati dal mais MON 810, che sono stati autorizzati quali sementi ai fini della coltivazione in applicazione della direttiva 90/220/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, e che, nel rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, sono stati notificati in quanto prodotti esistenti e hanno poi costituito oggetto di una domanda di rinnovo dell’autorizzazione in corso d’esame, e che sono stati iscritti nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dal regolamento n. 1829/2003, non possono essere sottoposti a una procedura di autorizzazione nazionale.

L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, nelle more dell’adozione, a livello nazionale, regionale o locale, di misure volte a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture, si opponga alla coltivazione sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati».

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