L’importante sentenza del Consiglio di Stato (n. 183/2010, consultabile qui) a proposito di Ogm e piani di coesistenza richiede, per una migliore comprensione, alcune osservazioni preliminari. Chi ritenesse di non averne bisogno, può tranquillamente saltare il primo paragrafo.
1. Situazione giuridica. La situazione giuridica esistente al momento della proposizione del ricorso si può riassumere come segue. L’ “emissione nell’ambiente”, come pure la “messa in commercio”, di un Ogm è possibile solo a condizione che vi sia stata una preventiva autorizzazione ai sensi della Direttiva 2001/18/CEi, a seguito della complessa procedura ivi descritta; l’autorità competente è nazionaleii. I possibili esiti del processo autorizzatorio - come ricorda la Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE del 23.7.2003iii - sono poi tre: (i) o viene identificato un rischio per l’ambiente o per la salute tale da non poter essere adeguatamente gestito o controllato, e allora l’autorizzazione viene negata; (ii) oppure non viene riscontrato nessun rischio, e allora l’autorizzazione viene rilasciata senza condizioni; (iii) o infine, un rischio viene identificato, ma esso può essere controllato con apposite misure, che dunque vengono prescritte in sede di autorizzazione. Tra queste misure rientrano appunto le famose regole sulla coesistenza (che sono altresì il casus belli all’origine della sentenza in commento), espressamente menzionate nell’art. 26-bis della Direttiva 2001/18/CEiv, in base al quale “gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti”v. A questo proposito, anzi, “la formulazione e specificazione del principio di coesistenza fra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti interessi, di rilievo costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore agricolo e dall’altro lato dall’esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto con l’utilità sociale, ed in particolare recando danni sproporzionati all’ambiente e alla salute”vi. Nel caso della coesistenza, si tratta peraltro di normative che affrontano e regolano una serie di profili economici, dato che quelli relativi alla tutela dell’ambiente e della salute sono già oggetto delle nome sull’emissione e la messa in commercio degli Ogmvii.
Esiste un altro corpus di norme comunitarie rilevanti per la nostra questione: quelle relative alla circolazione delle sementi e all’iscrizione nel catalogo comune europeo (le direttive 66/401/CE e successive, oltre alle norme di implementazione nazionali). Peraltro, abbastanza stranamente, la sentenza non ne fa cenno… Ma non anticipiamo.
E’ comunque importante tenere a mente il punto fondamentale: nel diritto dell’UE costituisce ormai un principio consolidato quello per cui “non deve essere esclusa alcuna forma di agricoltura, sia essa convenzionale, biologica [organic], o che si avvalga di OGM”viii (in quanto “la capacità di mantenere differenti sistemi di produzione agricola è un prerequisito per garantire un elevato grado di scelta del consumatore”ix): “gli agricoltori dovrebbero poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, convenzionale, transgenica o biologica e nessuna di queste forme di agricoltura dovrebbe essere esclusa nell’Unione Europea”x; a sua volta, la coesistenza “si riferisce alla possibilità per i conduttori agricoli di praticare una scelta tra culture geneticamente modificate, produzione convenzionale e biologica, nel rispetto degli obblighi regolamentari in materia di etichettatura o di standard di purezza”xi. In altre parole, purché gli Ogm siano stati debitamente autorizzati, non è possibile, in base al diritto comunitario, impedire la loro coltivazione: principio quest’ultimo ribadito anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 116/2006xii. Esiste, tuttavia, un rimedio - la c.d. clausola di salvaguardia - per il caso in cui, dopo la data dell’autorizzazione, divengano disponibili informazioni “nuove o ulteriori” riguardanti i rischi ambientali, ovvero che divenga disponibile “una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche” in base alle quali vi sia un “fondato motivo” di ritenere che un Ogm, pur debitamente autorizzato, “rappresenti un rischio per la salute umana o l’ambiente”: in questo caso, uno Stato membro può “temporaneamente limitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio territorio”. Dopodiché - assunti se del caso provvedimenti cautelari - sulla questione decide definitivamente la Commissione UExiii.
La Direttiva 2001/18/CE, che come ogni direttiva comunitaria necessita di recepimento nell’ordinamento nazionale degli Stati membrixiv, è stata trasposta in Italia tramite il Decreto legislativo n. 224/2003, ai sensi del quale, in particolare, l’Autorità nazionale competente per il procedimento di autorizzazione è stata indicata nel Ministero dell’Ambientexv (mentre a potersi avvalere della clausola di salvaguardia sono anche il Ministero della Salute e quello delle Politiche Agricole e Forestali)xvi. Un paio d’anni dopo, allo scopo di dare attuazione alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE, è stato emanato il D.L. n. 279/2004 (convertito dalla Legge n. 5/2005) il quale avrebbe dovuto definire “il quadro normativo minimo per la coesistenza fra le colture transgeniche… e quelle convenzionali e biologiche” (art. 2), attribuendo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il potere di emanare “le norme quadro per la coesistenza” (art. 3), laddove le Regioni avrebbero poi dovuto adottare i propri “piani di coesistenza” in conformità con le norme quadro (art. 4). Nel frattempo, ad ogni buon conto, le colture transgeniche venivano vietate fino all’adozione dei piani di coesistenza (art. 5). Tuttavia, il decreto-legge (salvi i primi due articoli) è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 116/2006 (su ricorso della Regione Marche): sono così venuti meno, sia le norme quadro, sia i piani di coesistenza, sia, e soprattutto, il divieto temporaneo ma generalizzato delle colture transgeniche.
2. La sentenza del Consiglio di Stato. A questo punto inizia, nei primi mesi del 2007, la vicenda che ci interessa. Una azienda agricola del nord Italia chiedeva al Ministero delle Politiche Agricole l’autorizzazione alla messa in coltura di varietà di mais Ogm già iscritte nel catalogo comune europeo. Il Ministero rispondeva però di non poter provvedere essendo mancata l’adozione, da parte delle Regioni, delle “norme idonee a garantire la coesistenza”. L’azienda agricola ricorreva al TAR del Lazio, che però, con sentenza n. 2893/2008, rigettava il ricorso per inammissibilità: precisamente, il ricorrente non aveva notificato il ricorso ad alcun controinteressatoxvii (dove il “controinteressato” sarebbe stato, secondo il TAR, una delle Regioni che non avevano adottato i piani di coesistenza). Il ricorrente proponeva appello, deciso appunto dalla sentenza in commento.
Il lettore attento avrà già notato una prima stranezza: quella che è stata richiesta dall’azienda ricorrente era una “autorizzazione alla messa in coltura”, non un’autorizzazione alla messa in commercio o all’emissione deliberata, e l’Autorità competente al riguardo era il Ministro delle Politiche agricole e forestali, non quello dell’Ambiente. Il punto rimane del tutto inspiegato nella sentenza del Consiglio di Stato, che non solo non rileva la discordanza - nonostante il primo motivo di ricorso della ricorrente facesse perno proprio su ciò - ma neppure fa il minimo cenno alla fonte normativa di detta autorizzazione e della relativa competenza. Si tratta del Decreto legislativo n. 21272001, il quale, nel dare attuazione alle Direttive n. 98/95/CE e 98/96/CE, ha stabilito, all’art. 1.2, che “la messa in coltura dei prodotti cementieri di cui al presente commaxviii è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e del Ministro Ministro della sanità”. Vedremo poi una possibile spiegazione di questa stranezza.
Il Consiglio di Stato si libera rapidamente dell’eccezione processuale che aveva consentito al TAR, probabilmente non troppo desideroso di addentrarsi nel merito di una questione senza dubbio molto sensibile, di non decidere: essendo il procedimento autorizzatorio di competenza esclusivamente statale, infatti, le Regioni non possono considerarsi controinteressate. D’altronde, come il ricorrente aveva fatto intelligentemente notare, non potrebbe certo sostenersi che le Regioni abbiano un interesse legittimo a che l’autorizzazione non venga rilasciata nelle more dell’adozione dei piani di coesistenza, in quanto si tratterebbe di un “interesse illegittimo”, in contrasto con le norme comunitarie: un’amministrazione pubblica non può avere un interesse legittimo alla mancata attuazione in Italia delle norme comunitarie! Si tratta, come si vede, di un passaggio molto importante, dato che presuppone che il mancato rilascio dell’autorizzazione non può essere giustificato dalla mancata adozione dei piani di coesistenza; e siccome, come vedremo, di fatto l’unica eccezione opposta dal ministero verteva proprio su questo profilo, l’accoglimento del ricorso diviene inevitabile.
Il giudice amministrativo rileva poi che fra le parti è pacifico che le varietà di mais Ogm per cui è stata chiesta l’autorizzazione erano già iscritte nel catalogo comune europeoxix; ne deduce logicamente che non vi sono ragioni sanitarie o ambientali che possano anche solo in astratto giustificare l’intervento dello Stato a titolo precauzionale, giusta la clausola di salvaguardia (art. 23 della Direttiva e art. 25 del D.Lgs.)xx. Ma allora, a che titolo si oppone il Ministero?
Ebbene, la tesi difensiva del Ministero (come viene riportata dalla sentenza) è appunto che l’autorizzazione non può essere concessa in assenza dei piani regionali di coesistenza. Detta obiezione viene però respinta dal Consiglio di Stato, sulla base di una puntigliosa analisi della normativa comunitaria: innanzitutto la coesistenza, che riguarda “profili prettamente economici”, non attiene ai profili ambientali e sanitari (che sono viceversa già stati affrontati nell’ambito del procedimento di autorizzazione), e inoltre il principio per cui gli Ogm possono essere coltivati se autorizzati implica che l’autorizzazione alla coltivazione “non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza”. Tra l’altro, osserva il giudice amministrativo, un blocco generalizzato delle autorizzazioni in attesa dei piani di coesistenza “esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario”.
Il giudice di appello aggiunge, inoltre (anche se dalla sentenza non è chiaro se si tratti di una eccezione effettivamente sollevata dal Ministero resistente), che nemmeno il principio di precauzione potrebbe essere validamente richiamato a difesa dell’inerzia dello Stato: infatti, il Ministero si è guardato bene dall’indicare “specifici studi scientifici ai quali potrebbe essere eventualmente ricondotto un rischio per la salute umana, o altri beni o diritti fondamentali”. Anche su questo punto, la sentenza segue da vicino la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 282/2002 aveva chiarito come si potessero imporre limiti alla libertà di iniziativa economica in base al principio di precauzione solo in presenza di “indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali, a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi scientifici”.xxi Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento impugnato e ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento autorizzatorio entro 90 giorni.
Sorprendentemente, il Consiglio di Stato non sembra essersi pronunciato, neanche implicitamente, sul primo motivo di ricorso, col quale l’azienda ricorrente attaccava il provvedimento di diniego e la disciplina legislativa nazionale, nella parte in cui subordinano ad autorizzazione l’uso di sementi Ogm che siano già state autorizzate a livello comunitario e iscritte nel catalogo comune europeo. L’omissione non è facilmente spiegabile: a seguito della pronuncia, l’autorizzazione resta necessaria, il che sembra tuttavia di dubbia compatibilità con la normativa comunitaria. L’unica spiegazione possibile, peraltro non del tutto soddisfacente, è che il giudice d’appello amministrativo abbia ritenuto l’autorizzazione alla messa in coltura una variante dell’autorizzazione alla emissione deliberata, e pertanto l’abbia considerata soggetta ai medesimi principi.
3. Il quadro giuridico dopo la sentenza. Sta comunque di fatto che, a seguito di questa importante sentenza, l’Amministrazione non potrà più trincerarsi dietro la mancata emanazione dei piani di coesistenza per denegare l’autorizzazione all’impiego di Ogm: il che rappresenta obiettivamente, comunque uno la pensi sugli Ogm, un netto progresso verso l’attuazione di un vero Stato di diritto in Italia. E’ difficile simpatizzare con un’amministrazione che, allo scopo di impedire ai cittadini l’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento, omette di emanare una o più disposizioni attuative; né il giudizio cambia di molto se l’omissione, invece di essere dovuta all’intento di impedire l’esercizio del diritto, fosse semplicemente dovuta ad accidia o insipienza. E purtroppo, nella fattispecie, nessuna di tali due interpretazioni può essere esclusa.
A questo punto, l’Amministrazione sarà tenuta a pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione del ricorrente entro novanta giorni dalla comunicazione/notificazione della sentenza. L’esito favorevole parrebbe scontato, ma con una amministrazione così apertamente schierata nel fronte anti-Ogm non si possono escludere sorprese. Per esempio, non è impossibile che il Ministero decida di ricorrere alla clausola di salvaguardia, già invocata in passato per alcune varietà di mais Ogm: ma questa strada, data l’assoluta (e ormai pacifica, come risulta anche dalla sentenza in commento) mancanza di riscontri scientifici, appare davvero molto difficile. D’altronde, le altre ipotesi rumorosamente ventilate sulla stampa italiana nei giorni immediatamente successivi alla sentenza, relative a non meglio precisati “referendum” o a norme di legge (che dovrebbero nuovamente sospendere i procedimenti autorizzatori in attesa dei piani di coesistenza), appaiono puramente e semplicemente impensabili - a meno, s’intende, di non voler violentare l’ordinamento giuridico e innescare conflitti di inaudita gravità con le istituzioni comunitarie, oltre che con i cittadini e le imprese sia italiani che degli altri Stati dell’Unione.
Non senza una certa perfidia, ma senz’altro opportunamente, il Consiglio di Stato ha infine ricordato al Ministero che, qualora le Regioni restassero “inerti” nel “dare attuazione a obblighi comunitari”, l’amministrazione statale potrà “avviare i procedimenti sostitutivi che l’ordinamento appresta” a questo scopo. Vedremo in futuro se il richiamo avrà fatto effetto.
Questa volta Petrini, Coldiretti e COOP pur di avversare Monsanto spendono decine di migliaia di euro per pubblicizzare un povero contadino che sul suo orticello di 416 ettari (si’ 416,82 ettari) passa il tempo a spruzzare erbicidi e rubare semi come un qualunque contraffattore di marchi.
Strano che a Slow Food si offendano per le imitazioni taroccate del Parmigiano o della mozzarella di bufala, per la pirateria alimentare della cucina mediterranea, mentre se si tratta di rubare ad una multinazionale la cosa e’ benemerita.
Meglio di qualunque commento la vicenda e’ ricostruita con scrupolo e documentazione da Dario Bressanini e da BiotecnologieBastaBugie .
Chi ha tempo e coraggio vada a contestare a Pollenza, Milano, Bologna e Roma la diffusione della favola del povero agricoltore canadese.
Dal sito di Dario Bressanini (quì)
Dal sito BiotecnologieBastaBugie (quì)
Tra gli aspetti più trascurati degli OGM vi è la loro tutela in sede legale. I casi che vengono spesso citati sono quello di un coltivatore canadese condannato perché il suo campo è stato trovato pieno di colza transgenica che lui non aveva acquistato, ma spesso ci si dimentica di dire che la Corte Canadese non gli ha comminato alcuna sanzione economica pur ritenendolo colpevole. A mio parere invece ci sono tre casi distinti che meriterebbero maggior pubblicità e che sono: le sentenze della Corte Europea di Lussemburgo sulla vicenda della richiesta dell’Alta Autria di divenire una regione OGM-free, della Corte Costituzionale Italiana sulla legge per la coesistenza delle agricolture e quella del WTO per la moratoria di fatto attuata dall’Europa tra il 1998-2003. I relativi documenti si trovano al sito: http://www.salmone.org/category/ogm-aspetti-legali.
Nella prima serie di sentenze la corte di Lussemburgo ha negato che sia possibile istituire delle intere regioni OGM-free senza violare il trattato costitutivo dell’Unione Europea. Le regioni OGM-free italiane lo sono quindi non legalmente, ma solo sui tavoli mediatici.
La Corte Costituzionale Italiana ha emesso nel marzo 2007 una sentenza che abroga di fatto quasi tutta la legge 5 del 2005, con la quale l’allora Ministro delle Politiche Agricole Alemanno cercava di vietare di fatto la coesistenza tra agricoltura biologica, trasngenica e tradizionale.
Infine l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) ha stabilito che l’Europa è colpevole di aver vietato di fatto la coltivazione degli OGM ed è quindi perciò punibile. Le relative ritorsioni commerciali consentiranno agli Stati ricorrenti di imporre dazi sulle importazioni da alcuni Paesi Europei.
L’aspetto centrale di queste sentenze è che tutte muovono dalla considerazione che chi voleva vietare gli OGM non poteva portare a sostegno delle sue tesi alcuna prova scientificamente solida. Le differenti Corti hanno tracciato un solco netto tra le paure emotive del pubblico ed i dati scientifici che negano la presenza di consistenti e documentati danni ambientali e sanitari che possano giustificare moratorie, regioni OGM-free o sedicenti principi di precauzione utilizzati per rimpiazzare l’assenza di concreti dati sperimentali.
Scarica l’articolo di Italia Oggi (qui).
Scarica l’articolo (qui) da Spazio Rurale del 14.01.2009


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