Dal Corriere della Sera riportiamo la notizia che la corte europea di giustizia dà torto alla Francia sulla proibizione di coltivare OGM:
IL GOVERNO FRANCESE: «QUESTIONI PROCEDURALI»
Ogm: Corte europea di giustizia dà torto alla Francia che li aveva proibiti
Parigi ha preso di sua iniziativa una clausola di salvaguardia senza rispettare la normativa Ue.
Qui l’articolo completo:
http://www.corriere.it/ambiente/11_settembre_08/ogm-francia-sentenza_bd9094f8-da26-11e0-89f9-582afdf2c611.shtml
Caduta la clausola bocciata dalla Corte Europea si potrebbe piantare anche solo a scopo dimostrativo, anche solo per voler ristabilire la legalità, ma nulla di tutto questo avverrà e scommetto che la Francia resterà stabilmente priva di OGM (coltivati) ancora a lungo.
Aver vinto questa battaglia legale non cambia i termini della partita. Non è interesse delle grandi aziende multinazionali stravincere la partita delle coltivazioni OGM. Basti pensare che già così (con una Europa fintamente OGM-free) controllano il 90% del mercato della soia destinato alla mangimistica. Per il mais è solo questione di tempo. L’Italia con una politica miope già ne deve importare il 30% del suo fabbisogno pagandolo in questi giorni a prezzi salatissimi. Per le grandi aziende sementiere la partita del mais si puo’ anche pertdere (almeno per qualche tempo ancora) ricevendo in cambio una scarsa conflittualità sulle importazione di OGM anche non ancora autorizzati dall’ EFSA. In questo modo tutto il nuovo si fa nei grandi Paesi agricoli e l’Europa, ricca decaduta, finanzia la ricerca, l’agronomia, la coltivazione e le lavorazioni dei Paesi sviluppati ed emergenti.
Ma non basta. Una Europa che perde la partita delle grandi coltivazioni e si dedica ai prodotti di nicchia (se non ai germogli ) sposta il suo interesse sulla coltivazione delle orticole. Per preservare la pace mediatica sul mercato dei semi delle orticole si possono ben sacrificare sia la coltivazione del mais e tutti i maiscoltori che gli scienziati che ancora cercano di dire cose (quasi) ragionevoli. Il baratto è vantaggioso: i semi per le orticole valgono almeno 3 volte più del valore dei semi di mais (OGM e non). In fondo le aziende attaccano solo il ciuccio lì dove il padrone chiede.
Con una simile sentenza le aziende sementiere dovrebbero partire lancia in resta alla riscossa dopo anni di umiliazioni. Non muoveranno un sopracciglio e non daranno alcun fastidio ai manovratori politico-sindacali che stanno scavando da anni la fossa all’agricoltura continentale. Condendo il tutto con 42 miliardi di euro di sovvenzioni tanto anestetiche e soporifere quanto letali.
La Corte non si pronuciera’ in tempo per seminare mais Bt, ma forse qualcuno potrebbe voler bruciare i tempi.
Leggi “OGM, il divieto francese sul mais è contrario al diritto UE” su Italia Oggi
Non ci sono scappatoie, i ritardi nell’elaborare le linee di coesistenza non hanno alcun valore. L’Italia non può vietare di coltivare se non inventandosi qualcosa sui fronti ambientale e sanitario.
Ma per ora nulla è vietato…
Leggi la lettera sanco all’Italia
La bozza di legge regionale anti-OGM in Friuli riceve il mio significativo stop.
OGM:FIDENATO (AGRICOLTORI FEDERATI) CONTRO PROPOSTA LEGGE FVG PORDENONE
(ANSA) - PORDENONE, 26 GEN - “La proposta di legge regionale del Friuli Venezia Giulia sugli Ogm è in totale e palese contrasto con le vigenti norme europee in argomento”: lo afferma il presidente di Agricoltori Federati, Giorgio Fidenato. Il coltivatore, che la scorsa primavera aveva seminato provocatoriamente mais Ogm in due dei suoi poderi ad Arba e Vivaro, ha definito inoltre “singolare la procedura che viene adottata ai sensi della direttiva Ue, che prevedrebbe che prima si notifichi la proposta alla Commissione europea e poi, dopo le eventuali correzioni, si approvi. Nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia invece prima si approva e poi si notifica la legge emanata alla Commissione europea”. Secondo Fidenato “appare evidente che la volontà del legislatore regionale è quella di punire coloro che rivendicano la libertà di impresa per le proprie aziende agricole. Oltre a non rispettare la libertà di scelta degli individui e le loro legittime scelte imprenditoriali, opera in aperto disprezzo delle regole e delle norme europee”. A giudizio del presidente di Agricoltori Federati, si tratta di “provvedimenti legislativi dilatori in attesa di annunciate modifiche di direttive europee, forte della copertura legale - ha concluso - per eventuali azioni di responsabilità personale”. (ANSA).
La sentenza del 16 luglio 2009 della CGE, in causa C-165/08 (Commissione UE c./ Repubblica di Polonia), benché non interamente nuova, contiene tuttavia profili di qualche interesse. (Sentenza n.2009/C 220/16 in OJEU C-220/10 ss.; vedila anche sul sito Eur Lex).
Nella fattispecie, è successo che la Polonia avesse emanato alcune disposizioni legislative (l’art. 5, n. 4, della legge sulle sementi 26 giugno 2003, secondo cui «le varietà geneticamente modificate non sono iscritte nel catalogo nazionale» e l’art. 57, n. 3, della medesima legge per cui «le sementi di varietà geneticamente modificate non possono essere immesse in commercio sul territorio della Repubblica di Polonia») che la Commissione ha subito considerato in contrasto con le Direttive 2001/18/CE e 2002/53/CE.
In un primo momento (nella fase pre-contenziosa), la Polonia ha replicato con le solite obiezioni che già sono familiari ai lettori di Salmone (non c’è certezza sugli effetti degli Ogm, stiamo invocando il principio di precauzione, il terremoto, le cavallette, la supercazzola ecc., oltre alla acrobatica affermazione che “le varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole istituito dalla direttiva 2002/53 non sono state testate nell’ambiente specifico polacco e, pertanto, non offrono garanzie sufficienti quanto all’assenza di effetti nocivi a lungo termine”).
Inoltre, la Polonia ha richiamato anche le presunte convinzioni della propria popolazione (“la decisa opposizione agli OGM manifestati dall’opinione pubblica in Polonia e l’esigenza di rispettare i principi etici ai sensi del nono ‘considerando’ della direttiva 2001/18, deducendo a tal riguardo che l’introduzione nell’ordinamento giuridico polacco di disposizioni non condivise da una maggioranza della società polacca sarebbe contraria all’etica”): notate qui il primo apparire del richiamo all’”etica” che avrà grande importanza in prosieguo. La Commissione ha avuto buon gioco nel respingere queste eccezioni e nell’avviare conseguentemente la procedura dinanzi alla Corte.
Dinanzi alla Corte, però – oltre a sfruttare una certa vaghezza nel ricorso proposto dalla Commissione, che ha condotto al rigetto parziale del ricorso e a una parziale compensazione delle spese – la Polonia ha utilizzato una linea difensiva completamente diversa. Per l’esattezza, ha invocato l’art. 30 (già 36) del Trattato UE, che così recita: “Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.”
La Polonia ha pertanto sostenuto che “le considerazioni etiche sarebbero segnatamente estranee alle direttive 2001/18 e 2002/53, le quali sarebbero volte unicamente a tutelare l’ambiente e la salute umana. Il cinquantasettesimo ‘considerando’ e l’art. 29, n. 1, della direttiva 2001/18, inoltre, farebbero espressamente salva la competenza degli Stati membri per disciplinare gli aspetti etici connessi agli OGM. Nella fattispecie l’adozione delle disposizioni nazionali controverse sarebbe stata ispirata da principi di etica cristiana ed umanista condivisi dalla maggioranza della popolazione polacca.”
A tale proposito la Polonia ha richiamato “una concezione cristiana della vita che si oppone al fatto che taluni organismi viventi creati da Dio vengano manipolati e trasformati in materiali oggetto di diritti di proprietà industriale, una concezione cristiana ed umanista del progresso e dello sviluppo che impone il rispetto del progetto della creazione nonché la ricerca di un’armonia tra l’uomo e la natura e, infine, taluni principi cristiani ed umanisti riguardanti l’ordine sociale, essendo la riduzione di organismi viventi al livello di prodotti a meri fini commerciali idonea a minare i fondamenti della società.”.
La Commissione ha a sua volta replicato (i) che la disciplina delle Direttive costituisce una armonizzazione esaustiva (il che escluderebbe l’applicabilità dell’art. 30), (ii) che queste presunte ragioni di ordine “etico” non erano state sollevate in sede precontenziosa, (iii) che la Polonia non ha fornito alcuna prova che la legge in questione fosse stata motivata esclusivamente dalle ragioni etiche suddette, e infine (iv) che “uno Stato membro non può basarsi sulla percezione di una parte dell’opinione pubblica al fine di rimettere in questione unilateralmente una misura di armonizzazione comunitaria”.
La Corte, nella sua decisione, ha scelto una linea per così dire di minor resistenza. Senza esaminare la questione più difficile (quella del primo punto della replica della Commissione: cioè la invocabilità o meno dell’art. 30 del Trattato in caso di armonizzazione esaustiva), si è invece fondata sull’onere della prova (= a chi spetta provare un elemento decisivo della fattispecie). La Corte ha ricordato come sia principio costante che chi invoca l’art. 30 deve dimostrare che la norma in questione, che deroga agli strumenti comunitari, “persegua effettivamente le finalità attribuitegli al riguardo dallo Stato convenuto”.
Quelle della Polonia sono solo affermazioni generiche: non basta dire che esistono diffusi timori o anche opposizioni riguardo agli Ogm per soddisfare al suddetto onere probatorio. Tra l’altro (come aveva rilevato anche la Commissione), in quel contesto i profili etici non erano richiamati autonomamente, da soli, ma erano confusi con motivi di tutela all’ambiente e alla salute, che invece costituiscono proprio lo scopo delle Direttive. Inoltre, e soprattutto, “ uno Stato membro non può fondarsi sul punto di vista di una parte dell’opinione pubblica per rimettere in discussione unilateralmente una misura di armonizzazione stabilita dalle istituzioni comunitarie uno Stato membro non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini risultanti dalle norme del diritto comunitario”.
Più in generale, la Polonia non ha dimostrato (pur essendovi tenuta) che alla base della legge in questione fossero davvero considerazioni di tipo etico. Il fatto che “notoriamente, la società polacca attribuisce un’importanza fondamentale ai valori cristiani e cattolici” e che i partiti politici di maggioranza all’epoca della legge rivendicavano la loro “appartenenza a siffatti valori” non prova nulla (né tanto meno è rilevante la bizzarra e – a ben vedere – alquanto sprezzante teoria che “di norma, i deputati non aventi una formazione scientifica siano più influenzabili dalle concezioni religiose o etiche, che dunque li orientano in modo generale nella loro azione politica, piuttosto che non da considerazioni ambientali o di salute pubblica scientificamente complesse”).
Non essendo pertanto invocabile l’art. 30, la inevitabile conclusione è che le norme polacche sono in contrasto con le Direttive.
Certo l’argomento “etico”, così come utilizzato dalla Polonia, desta qualche preoccupazione per il futuro. Forse non tanto nel campo degli Ogm (si tratta infatti di un settore esaustivamente armonizzato, senza contare che l’approccio cattolico è tutt’altro che indiscriminatamente contrario alle manipolazioni genetiche, come dimostra, a tacer d’altro, il recente rapporto della Commissione Pontificia, di cui si è già ampiamente parlato su Salmone) quanto in altri campi eticamente ‘sensibili’: non vorremmo davvero finire col trovarci a non godere della tutela apprestata da norme comunitarie, supponiamo, in materia di eutanasia o inseminazione artificiale perché una presunta ‘maggioranza cattolica’ in Italia invoca come unica ragione in contrario i propri ‘valori’.



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