Il JRC scrive le linee di coesistenza

Dicembre 20th, 2010
Post2PDF Versione PDF | 1 Comment

Con uno sforzo enciclopedico il Centro di Ricerca Comune dell’Unione Europea stila le linee guida per la coesistenza del mais usando i peggiori parametri possibili, ossia nel caso in cui un altro campo di mais si trovi sottovento secondo i venti dominanti. Si tiene conto delle classi di maturazione e dei tempi di fioritura, ma anche dello scopo per cui è piantato il mais. Ad esempio se è  mais per fare insilati (oltre il 90% del mais italiano) la distanza consigliata è 0-25 metri, ossia anche campi attigui.

(leggi Documento redatto dal Centro di Ricerca Congiunto della Commissione Europea per la coesistenza di colture geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale e biologica)

Nella categoria: News, OGM & Coesistenza, OGM & Mais

Un riassunto della legislazione EU sugli OGM

Dicembre 15th, 2010
Post2PDF Versione PDF | No Comments

Ci vogliono ben 225 pagine per avere una idea di massima di quanto sia complicata la normativa sugli OGM. Si tratta di un utile riassunto per chi volesse approfondire. Vale la pena per pero’ di notare le affermazioni sulla Coesistenza: la coesistenza riguarda solo gli aspetti economici non gli aspetti sanitari o ambientali. L’Unione Europea spiega che tutti devono poter coltivare col sistema che preferiscono.

COEXISTENCE
The cultivation of GMOs in the EU has implications for the organization of agricultural production. On the one hand, the possibility of the unintended presence of GM crops in non- GM crops (conventional and organic), raises the question as to how producer choice for the different production types can be ensured. In principle, farmers should be able to cultivate the types of agricultural crops they choose - be it GM crops, conventional or organic crops. This possibility should be combined with the wish of some farmers and operators to ensure that their crops have the lowest possible presence of GMOs.
The objective of co-existence measures in areas where GMOs are cultivated is to avoid unintended presence of GMOs in other products, preventing the potential economic loss and impact of the admixture of GM and non-GM crops (including organic crops).
Note: coexistence always refers to GMOs that have passed the very strict EU authorization process, including comprehensive assessments of health-related or environmental risks. Therefore, coexistence measures should not concern environmental or health-related risks (management of environmental or health-related risks is addressed during the GMO authorization process). Coexistence measures should concern “only” economic risks (i.e. the potential economic loss and impact of the admixture of GM and non-GM crops).
(leggi Legislazione Europea europea sugli OGM)

Nella categoria: News, OGM & Aspetti legali, OGM & Coesistenza

Lista delle prove in campo di OGM in Europa dal 2002

Dicembre 13th, 2010
Post2PDF Versione PDF | No Comments

Negli ultimi 10 anni solo 6 dall’Italia, nessuna negli ultimi 6 anni. Da notare che oggi in Beglio sono state depositate due domande dalla Università di Gent e dalla BASF per patate resistenti all’attacco di  funghi.

Leggi (Immissione sul mercato comunitario di organismi geneticamente modificati)

Nella categoria: News, OGM & Ricerca

La nuova Raccomandazione della Commissione sulla coesistenza

Settembre 6th, 2010
Post2PDF Versione PDF | 5 Comments

La nuova Raccomandazione della Commissione sulla coesistenza, del 13 luglio 2010 (2010/C200/01), che ha abrogato la precedente e ormai famosa Raccomandazione 2003/556/CE, presenta alcune significative novità. Senza anticipare troppo, pare corretto affermare che essa segni una piccola, parziale, ma innegabile vittoria degli avversari degli Ogm in Europa.

Già i consideranda contengono una prima differenza rispetto alla precedente Raccomandazione: mentre il punto (3) ribadisce, come in passato, che le misure di coesistenza servono a “consentire ai consumatori e ai produttori di scegliere tra produzione convenzionale, biologica e geneticamente modificata”, il punto (4) aggiunge però subito che “l’obiettivo delle misure di coesistenza … è evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, prevenendo la potenziale perdita economica e l’impatto della commistione tra colture geneticamente modificate e non geneticamente modificate”.

In precedenza, come avevamo visto, l’orientamento della Commissione era stato quello di considerare le misure di coesistenza mirate a garantire una tutela reciproca tra coltivazioni OGM e non-OGM: vale a dire, le misure di coesistenza servivano non solo a impedire la presenza involontaria di OGM in prodotti non OGM, ma anche l’inverso1; sulla base, evidentemente, del corretto presupposto2 che anche il coltivatore OGM subisce un danno dalla “contaminazione” con prodotti non-OGM. La nuova Raccomandazione tuttavia ha lasciato cadere questo principio, e come conseguenza è emersa (almeno implicitamente) l’opinione che il solo danno potenzialmente esistente in caso di commistione è quello che il coltivatore non-OGM, e in particolare quello biologico, subisce dalla ‘contaminazione’ con gli OGM.

Il punto (6) delle Premesse aggiunge un principio che esisteva già, anche se era esposto in modo più sfumato: cioè che “le misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche debbano essere stabilite a livello di Stati membri”. Invece è decisamente più importante, e costituisce senz’altro la novità principale della Raccomandazione, il punto (5), secondo cui “in alcuni casi, in ragione delle condizioni economiche e naturali, può essere necessario escludere la coltivazione di OGM da vaste zone, previa dimostrazione da parte degli Stati membri che, in tali zone, non è possibile prevenire la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche con altri mezzi”.

Andiamo adesso a vedere in concreto come l’Allegato dia attuazione a questi concetti.
Innanzitutto, la Commissione ribadisce (al punto 1.2 dell’Allegato) che la coesistenza attiene esclusivamente ai profili economici della coltivazione degli OGM, non invece a quelli scientifici, vale a dire connessi ai possibili rischi sanitari e ambientali; questi ultimi sono già presi in considerazione in sede di autorizzazione comunitaria ai sensi della Direttiva 2001/18/CE e del Regolamento 1829/2003. Su questo importante punto, la nuova Raccomandazione segue pedissequamente la vecchia.

Al paragrafo 1.1, viene ribadito che i coltivatori hanno il diritto di “scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, transgenica, convenzionale o biologica”. Ma subito si aggiunge un inciso del tutto nuovo: “Tale possibilità dovrebbe tener conto anche del desiderio di alcuni agricoltori ed operatori di garantire una presenza il più possibile ridotta di OGM nelle loro colture”. Questo inciso si presta, com’è ovvio, a letture di diverso genere, e pone immediatamente il problema di come armonizzare il desiderio degli agricoltori non-OGM, di avere cioè il livello più basso possibile di OGM nei propri campi, con la normativa comunitaria vigente, che fissa in via generale e astratta la soglia di presenza di OGM che comporta ‘contaminazione’, indipendentemente dai desiderata di questo o quel gruppo d’interesse. A questo proposito giova ricordare che le Raccomandazioni della Commissione non sono atti vincolanti e non possono prevalere sulle Direttive né sui Regolamenti; dato comunque il loro sicuro valore interpretativo e autorizzatorio, evidentemente la Commissione ritiene che su questo punto non vi sia alcun contrasto con le norme vigenti in materia di OGM.

Ad ogni modo, nello stesso paragrafo, tre commi interamente nuovi (cioè non presenti nella precedente Raccomandazione) ci spiegano che la perdita potenziale per alcuni produttori agricoli come, ad es., i produttori biologici “non è però necessariamente circoscritta al superamento della soglia di etichettatura dello 0,9% stabilita nella legislazione UE”: in certi casi il danno potrebbe presentarsi anche in casi di presenza di OGM inferiore allo 0,9% (ad es., dice la Commissione, in quegli Stati membri che hanno elaborato norme per le etichette “senza OGM”). Non solo: la commistione con OGM in alcuni casi può render necessarie “misure di separazione più severe”; per es., siccome i prodotti biologici sono normalmente più costosi, bisognerà adottare misure più rigorose per poter garantire ai produttori “la relativa maggiorazione di prezzo”.

Saltando il paragrafo 1.3 (che si segnala solo perché, ai fattori rilevanti “a livello nazionale e regionale” da tenere in considerazione, aggiunge anche quelli “locali”, cioè di ambito infraregionale), e l’1.4 (che, oltre a ribadire che la Raccomandazione non è vincolante per gli Stati membri, si limita a ripetere l’ormai noto concetto che “molti dei fattori determinanti in questo contesto variano in funzione delle condizioni nazionali, regionali e locali”), arriviamo al cuore dell’Allegato, cioè al capitolo 2. Il quale si apre (2.2) con un paragrafo sulla proporzionalità (le misure di coesistenza devono essere proporzionate all’obiettivo, devono evitare oneri non necessari per gli operatori economici, e le misure stesse devono tener conto delle caratteristiche e dei vincoli regionali e locali, “quali la forma e le dimensioni dei campi in una data regione, la frammentazione e la dispersione geografica dei campi di proprietà di singole aziende agricole e le pratiche di gestione agricola regionali”).

Il paragrafo successivo (2.3) ci dice che – oltre ad essere proporzionali – le misure di coesistenza devono “tener conto delle conoscenze disponibili sulla probabilità e le fonti di commistione tra colture GM e non GM”. E’ abbastanza interessante, però – e forse dovrebbe destare qualche preoccupazione – il fatto che il paragrafo 2.1.2 dell’Allegato alla precedente Raccomandazione, che riguardava la necessità che le misure di coesistenza si basassero su un fondamento scientifico, sia sparito senza lasciare alcuna traccia. Può darsi che la Commissione ritenesse superfluo aggiungere, alle “conoscenze disponibili”, l’aggettivo “scientifiche”; però sarà interessante verificare in concreto cosa succederà.

Il paragrafo 2.3.1 aggiunge che la soglia dello 0,9% “in alcuni casi” può bastare ad individuare i casi in cui la contaminazione produce un effetto economico pregiudizievole: in questo caso, “gli Stati membri possono considerare sufficienti le misure attuate per rispettare la soglia di etichettatura dello 0,9%”. In più, il paragrafo 2.3.2 afferma che quando l’etichettatura di una coltura come GM “non ha implicazioni economiche”, gli Stati membri possono addirittura ritenere superfluo “il perseguimento di gradi specifici di commistione”. Questo vuol dire – ed è una novità – che in certi casi la questione del rispetto o meno delle soglie non si porrà nemmeno. In compenso, però, il par. 2.3.3 spiega che invece, in certi casi, la potenziale perdita per i produttori biologici o convenzionali potrebbe verificarsi già al di sotto dello 0,9%. In questi casi, “al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, gli Stati membri interessati possono adottare misure miranti a raggiungere percentuali di OGM inferiori allo 0,9%”. E la Commissione aggiunge che comunque, al di là dei target adottati nelle misure di coesistenza, le vecchie soglie stabilite nelle norme preesistenti continueranno a valere per gli alimenti, i mangimi e i prodotti destinati alla trasformazione diretta. A questo punto si apre la prospettiva, non frequentissima a conoscenza di chi scrive, di una Raccomandazione della Commissione che introduce, in via interpretativa (l’atto in questione è, infatti, una sorta di consiglio che la Commissione offre agli Stati membri), una vera e propria deroga a norme che discendono da una Direttiva del Parlamento e del Consiglio, tuttora pienamente in vigore e mai modificata.

Il paragrafo 2.4 infine annuncia l’ultima novità della Raccomandazione3: alcune differenze a livello regionale, quali le condizioni climatiche, la topografia, i modelli produttivi e i sistemi di rotazione delle colture o le strutture aziendali, possono influenzare il grado di commistione e le misure di coesistenza. E fin qui, nulla di straordinario (il principio indubbiamente esisteva anche prima). Ma la Commissione prosegue così: “in presenza di determinate condizioni economiche e naturali, gli Stati membri possono vagliare la possibilità di escludere la coltivazione di OGM da vaste zone del loro territorio, onde evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche”. Siamo quindi alla esplicita legittimazione, almeno in linea di principio, delle zone OGM-free, ad oggi, com’è noto, non ammesse dalla legge UE (e attivamente contestate dalla stessa Commissione, come nel noto caso del Land Oberösterreich4). A quali condizioni si può giungere ad adottare una misura così radicale? Gli Stati interessati dovranno dimostrare “che in tali zone non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi” (vale a dire, con le ordinarie misure di coesistenza); inoltre, “le misure restrittive devono essere proporzionali all’obiettivo perseguito”. Il tenore del testo sembra, viceversa, escludere la legittimità di un bando degli OGM dall’intero territorio nazionale.

E’ probabilmente troppo presto per trarre conclusioni da un testo così stringato e così recente: tuttavia, se mettiamo in fila la possibilità di introdurre soglie più restrittive alla commistione e la possibilità di escludere in toto gli OGM da “vaste zone” del territorio degli Stati membri, sulla base di argomenti che a tutta prima non sembrano così dissimili da quelli a suo tempo addotti dal Land Oberösterreich e oggi dal MIPAF e dalla Regione Friuli nella nota vicenda che li vede opposti all’azienda di Silvano Della Libera, nonché l’innegabile annacquamento del requisito che le motivazioni delle misure restrittive siano fondate su evidenze scientifiche, sembra impossibile non concludere che gli oppositori degli Ogm in Europa abbiano segnato un punto a proprio favore. Si tratterà ora di vedere se questa apertura di principio si tradurrà in ampie praterie offerte agli amministratori locali anti-Ogm per riproporre operazioni come quella, appunto, tentata già a suo tempo dal Land Oberösterreich e oggi dal MIPAF e dalla Regione Friuli e finora respinte dai giudici italiani e comunitari (nonché dalla stessa Commissione), oppure se, nonostante l’apertura teorica, le istituzioni comunitarie continueranno a richiedere, per poter applicare le deroghe concesse con la nuova Raccomandazione, argomenti scientificamente e economicamente presentabili, come sembra senz’altro auspicabile.

Note:
1) V. il punto 1.1 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/556/CE.
2) Sia pure non esplicitato.
3) Infatti, il paragrafo 2.5, che stabilisce che gli aspetti relativi ai risarcimenti per i danni derivanti dalla commistione con OGM sono di competenza del diritto interno degli Stati membri, in realtà si limita a ribadire un principio già consolidato, anche se il tenore letterale sembra confermare, sia pur solo per implicito, l’impressione che l’unico danno risarcibile sia quello del coltivatore non-OGM che vede il suo campo ‘contaminato’ da OGM, e non l’inverso.
4) V. al riguardo la decisione della Commissione 2003/653/CE del 2.9.2003, all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:230:0034:0043:IT:PDF la successiva decisione del Tribunale di prima istanza del 5.10.2005 in cause riunite T-366/03 e /-235/04, all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=412753:cs&lang=it&list=487992:cs,461236:cs,451713:cs,447741:cs,429728:cs,422467:cs,418717:cs,412753:cs,412276:cs,358322:cs,&pos=8&page=1&nbl=22&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte, e infine la pronuncia della Corte di Giustizia del 13.9.2007 in cause riunite C-439/05P e C-454/05P, all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=455294:cs&lang=it&list=506010:cs,502853:cs,493573:cs,471924:cs,458930:cs,455294:cs,448879:cs,430111:cs,426435:cs,422824:cs,&pos=6&page=1&nbl=16&pgs=10&hwords=Land%20Oberosterreich~&checktexte=checkbox&visu=#texte.

Nella categoria: Luca Simonetti, OGM & Coesistenza

Mamma Ciccio mi tocca. Ciccio toccami che mamma non vede.

Maggio 26th, 2010
Post2PDF Versione PDF | 1 Comment

Circola un imbarazzante quanto dettagliato documento sul circuito vizioso che sta dietro le lobbies ambientaliste all’Unione Europea. Non abbiamo modo ancora di trovare riscontri e verifiche di affidabilita’ a questo documento, ma pubblicarlo e’ anche un modo per cercare riscontri. Si tratta di 66 milioni di euro di finanziamento della Direzione Generale Ambiente a 10 organizzazioni non governative (NGOs) che fanno lobby a Bruxelles e che ottengono in cambio piu’ fondi per la Direzione Generale e per loro stessi.

Tra l’altro tutto da verificare questo passaggio su alcune specifiche attività:

The EU lists regulation of pesticides as one example of an EU-funded activity “where NGOs, like other stakeholders, lobby strongly at all levels e.g. by letters and meeting requests.”27 Indeed, this issue was widely publicised in 2009. It transpired that the European office of Pesticide Action Network (PAN-E), one of the leading NGOs working to cut and/or eliminate pesticide use, received €88,430 (59% of its annual income) from the European Union in 2009. Pesticide Action Network UK, the parent company which is responsible with PAN Germany for “managing [PAN-E's] finances, representation on its board, and hosting its office and coordinator,” received £141,152 (around €160,000)28from the EC.29 PAN-E is responsible for “getting 66 legislative amendments to draft EU legislation on the use of pesticides” 30 and works closely with European representatives.31 However, PAN-E has not registered on either the Commission or Parliament lobbyist registries.

Leggi (i costi dei finanziamenti dell’EU alle lobby ambientaliste)

Nella categoria: News, OGM & Argomenti contro

Le rubriche di Salmone

Antonio Pascale

Pane e Pace

“Chi produce pane, produce pace.” - Norman Borlaug, agronomo americano premio

Luca Simonetti

Sentenza TAR Della Libera del 2011

Siamo così arrivati all’ennesimo episodio del duello fra Della Libera…

napolitano_monti