Si entra ora nella fase operativa. Chi vuole chiedere di seminare mais Bt nel 2010 (di tante diverse companies) può usare il modello predisposto da Futuragra (leggi lettera_mipaaf) , scaricabile anche dal sito: http://www.futuragra.it/
L’obbiettivo è di far arrivare al MIPAAF almeno 1000 richieste di semina con la possibilità che se non soddisfatte tali richieste si trasformino in altrettante cause di rimborso per danni provocati agli agricoltori.
Una analoga iniziativa coordinata da Futuragra nel 2006 aveva raccolto 400 imprenditori agricoli per un totale di 20,000 ettari da seminare a mais. Se si considera un danno medio stimato di 400 euro a ettaro di mancato guadagno per l’agricoltore, i rimborsi a cui si potrebbe esporre il MIPAAF potrebbero essere milionari.
Durerà lo spazio di una notte l’emendamento sfuggito alla penna di Susanna Cenni (PD) capace di mettere i crisi l’intero agroalimentare italico. Questo emendamento farebbe saltare la rete di falsità sugli OGM e quindi verrà fatto sparire alla prima occasione utile.
Intanto Futuragra si complimenta (e ride). Leggi futuragra
Conferenza stampa di Futuragra a Milano martedi’ 2 febbraio alle ore 11 al circolo della stampa (leggi martedi2febbraio).
Gli agricoltori del Nord-Est pronti a chiedere di seminare, mentre non si sa bene al MIPAF come sbrogliare una matasso contorta anche politicamente.
Sentenza storica del Consiglio di Stato (leggi sentenza consiglio di Stato) che dà completamente ragione a Futuragra (Silvano dalla Libera) che chiedeva di poter piantare mais Bt. Il Ministero ha 90 giorni di tempo per adempiere alla sentenza.
Da incorniciare un passaggio della sentenza in cui il Consiglio ricostruisce le mosse del MIPAF:
“si deve osservare che dalle stesse deduzioni depositate dall’Amministrazione (il MIPAF) emerge che non è contestato che le varietà di mais geneticamente modificate per le quali è stata richiesta l’autorizzazione alla messa a coltura sono già iscritte nel catalogo comune europeo, e dunque non vi sono ostacoli di carattere sanitario o ambientale che ai sensi dell’art. 23, direttiva 18/2001, giustifichino un intervento precauzionale dello Stato membro in termini di divieto o di limitazione della coltivazione.”


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