Fidenato ha ri-seminato

Giugno 17th, 2013
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giorgio-fidenato Questa volta alla presenza di pubblico, stampa, televisioni, Digos ed anche di esponenti del M5S.
Fidenato ha di nuovo seminato mais MON810 e nessuno ha potuto fermarlo.
Eppure ci sono state forti pressioni dal Viminale per bloccarlo, ma i vertici locali della Digos hanno detto che la semina era del tutto lecita.
Allora c’hanno provato dal lato giudiziario, ma è stato lo stesso giudice (di certo mai tenero con Fidenato) del processo penale in cui è imputato Giorgio Fidenato a spiegare che la semina è del tutto lecita.
Forse non andrebbe lasciato solo. Un mais di secondo raccolto si può seminare anche ora e così intanto può servire a spiegare a quelli che vendono il sale grosso a 40 euro al kilo (Slow very Slow) che il mondo non è tutto nelle loro mani e che qualche legge ancora vale.

Rassegna stampa su La Stampa, Il Piccolo, Corriere della Sera, il Gazzettino, il Secolo XIX

Nella categoria: Evidenza, OGM & Aspetti legali, OGM & Mais

Un giornalista che sa fare le domande

Giugno 13th, 2013
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Accade di rado, ma va segnalato che talvolta non sono tutti dilettanti allo sbaraglio ed in questo caso Burdese sembra in difficoltà.

Leggi intervista a Burdese, direttore di Slow Food.

Nella categoria: News, OGM & Media

Ordinanza UE sul caso Fidenato

Giugno 7th, 2013
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La recente pronuncia della Corte UE nel caso Fidenato (Ordinanza 8.5.2013) è di particolare interesse in quanto giunge, per dir così, a chiudere il cerchio delle possibilità residue, per il MIPAF, di impedire la coltivazione di mais OGM già autorizzato a livello comunitario ed iscritto al Catalogo comune.

Come forse ricorderete, circa un anno fa (con sentenza del 6.9.2012; ne avevamo parlato qui : http://www.salmone.org/la-corte-europea-fa-giustizia-dei-divieti-agli-ogm/) la Corte UE si era pronunciata su un ricorso in via pregiudiziale da parte di Pioneer. In quel caso, il Consiglio di Stato aveva chiesto alla Corte UE, in relazione alla famosa autorizzazione alla messa in coltura di cui all’art. 1.2 del D. Lgs. n. 212/2001, di chiarire (a) se la messa in coltura di varietà OGM già autorizzate a livello UE e iscritte nel Catalogo comune potesse essere assoggettata a una (nuova) procedura nazionale di autorizzazione e (b) se l’art. 26-bis della Direttiva n. 2001/18 consentisse a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura di OGM “nelle more dell’adozione di misure di coesistenza”. La Corte aveva risposto di no ad entrambi i quesiti: da una parte, una volta autorizzata a livello comunitario, il governo nazionale (nel nostro caso, l’Italia) non può sottoporre la coltura OGM a una nuova procedura di autorizzazione; dall’altra, l’Italia non può nemmeno vietare in via generalizzata la coltivazione di OGM già autorizzati in attesa dell’emanazione di norme di coesistenza: o le emana, e allora le applica per i loro propri fini (tra i quali non rientra certo un divieto generalizzato di coltivazione), oppure, se ne ricorrono i presupposti, userà gli altri strumenti previsti dal diritto comunitario, vale a dire, fondamentalmente, invocherà una clausola di salvaguardia. Ma non può nascondersi dietro alla mancata adozione dei piani di coesistenza.

Tuttavia, rimaneva inevaso un dubbio: non è che l’art. 1.2 del D. Lgs. n. 212/2001 possa esso stesso essere considerato come una misura di coesistenza? In altre parole, non sarà che la richiesta di un nuovo procedimento autorizzatorio si possa giustificare in base alla necessità di verificare, di volta in volta, i presupposti per garantire la coesistenza tra coltivazioni OGM e non-OGM? Il dubbio in realtà non avrebbe ragione di esistere, epperò la sostanziale ambiguità del testo normativo (ricordiamo che l’art. 1.2 del D.Lgs. n. 212/2001 prevede che l’autorizzazione alla messa in coltura stabilisca, tra le altre cose, “misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali”, dunque parla esplicitamente anche di coesistenza) giustifica in qualche modo una richiesta di chiarimento.

Nel nostro caso, il Tribunale penale di Pordenone, che deve giudicare Giorgio Fidenato per il reato di cui al medesimo D. Lgs. n. 212/2001 (art. 1.6), cioè per aver messo a coltura mais OGM senza aver prima richiesto e ottenuto la predetta autorizzazione, si è trovato perplesso tra due pronunzie non proprio concordanti. Da un lato, la sentenza Pioneer (già citata), per cui uno Stato membro non può pretendere nuovamente di autorizzare la coltivazione di varietà OGM già autorizzate a livello comunitario. Dall’altro, la Cassazione penale che (con la sentenza del 15.11.2011, proprio contro Fidenato: ne avevamo parlato qui) ha ritenuto che chi coltiva mais Ogm senza la prescritta autorizzazione del MIPAF commette reato. Il Tribunale di Pordenone ha quindi pensato di tirarsi fuori dal contrasto chiedendo alla Corte UE di chiarire, in via pregiudiziale, 1) se l’art. 1.2 del D. Lgs. n. 212/2001 sia o meno in contrasto con la normativa comunitaria, e 2) se uno Stato membro, nello stabilire che le coltivazioni OGM sono soggette ad una autorizzazione che sia anche “specificamente volta a tutelare il principio di coesistenza”, possa farlo anche nel caso di OGM già autorizzati a livello UE.

La Corte non solo risponde negativamente a entrambe le questioni, ma ritiene per di più che i principi necessari per rispondere ad esse fossero già contenuti nella sentenza Pioneer, sicché pronuncia non una sentenza ma una semplice ordinanza. Essa spiega che il diritto dell’UE consente sì agli Stati membri di disporre misure di coesistenza e in tale modo di limitare o escludere sul proprio territorio la coltivazione di varietà OGM, ma a condizione di emanare effettivamente dette misure: non è invece legittimo opporsi alla coltivazione nelle forme di una autorizzazione alla messa in coltura di OGM, perché una siffatta procedura di autorizzazione non può costituire una misura di coesistenza. La procedura di autorizzazione, in realtà, è per la Corte intrinsecamente e radicalmente in contrasto con la normativa UE, e dunque è puramente e semplicemente illegittima; non c’è modo di “salvarla” interpretandola come una misura volta esclusivamente a determinare le modalità di coesistenza.

Cosa succederà ora? Di certo, a parte gli effetti immediati per la posizione penalistica di Fidenato (che a questo punto davvero non si riesce a capire come possa venir condannato), lo spazio a disposizione per impedire la semina di mais OGM si riduce notevolmente. Sia la sentenza Pioneer sia l’ordinanza Fidenato sono assai chiare: la procedura di autorizzazione ex D. Lgs. n. 212/2001 è illegittima, punto e basta. Da questo momento in poi, chi voglia seminare mais OGM (purché già autorizzato a livello UE, beninteso!) potrà farlo e dovrà chiedere nient’altro che le normali autorizzazioni necessarie a chiunque voglia seminare una varietà ‘tradizionale’. Quindi le tattiche dilatorie e defatiganti adottate negli ultimi anni dal MIPAF parrebbero ormai essere state messe in scacco, grazie al combinato disposto delle pronunzie ottenute da Silvano Dalla Libera e Giorgio Fidenato (e dai rispettivi avvocati). A questo punto, è probabile che l’ultima battaglia – in attesa di eventuali decisioni che potrebbero giungere dalla UE – si combatterà dalle parti della clausola di salvaguardia (come sembra doversi dedurre dalle recentissime vicende parlamentari, che commenteremo prossimamente).

Nella categoria: Luca Simonetti, OGM & Aspetti legali

Fidenato stravince alla Corte Europea

Maggio 23rd, 2013
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imgresChi può semini perché non esiste legge che lo vieti o notifiche dovute, la clausola di salvaguardia non esiste e non sono stati fatti i piani di coesistenza. Meglio aspettare la fine delle piogge e seminare un mais sano e che farà buon reddito visto che ci sono forti danni al mais nazionale causati dalle piogge.

Ordinanza della Corte Europea di Giustizia, Lussemburgo


Procedimento principale e questioni pregiudiziali

Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Fidenato è imputato dinanzi al Tribunale di Pordenone per avere messo a coltura durante la primavera del 2010 una varietà di mais geneticamente modificata, ossia la varietà MON 810, senza avere ottenuto l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212/2001.

Con provvedimento del 1° aprile 2011, il Tribunale monocratico di Pordenone ha disposto, a titolo provvisorio, il sequestro preventivo di tutti i beni costituenti l’azienda del sig. Fidenato, ritenendo configurabile il fumus della contravvenzione contestatagli.

il Tribunale di Pordenone ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’autorizzazione prevista dall’art. 1, comma 2, d. lgs. 24 aprile 2001, n. 212, nel significato attribuitole dalla giurisprudenza nazionale, sia compatibile o contrasti con la complessiva disciplina di cui alla Direttiva CE n. 18 del 2001;

2)      in particolare, qualora lo Stato membro subordini le coltivazioni di OGM ad autorizzazione specificamente volta a tutelare il cd. principio di coesistenza, se tale precipua autorizzazione sia necessaria anche per gli [OGM] già iscritti nel catalogo comune».

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune previsto dalla direttiva 2002/53. Esso chiede inoltre se l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18 debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di tali OGM per il fatto che l’ottenimento di una siffatta autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza diretta a evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture.

A tale proposito è pacifico che l’impiego e la commercializzazione di sementi delle varietà del mais MON 810 sono autorizzati su un duplice fondamento (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punto 57).

Essi sono autorizzati in quanto le varietà di cui trattasi costituiscono «prodotti esistenti» ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003. L’impiego e la commercializzazione di sementi delle varietà del mais MON 810 sono autorizzati altresì perché tali varietà sono state iscritte nel catalogo comune disciplinato dalla direttiva 2002/53 (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punti 58 e 59).

Nella citata sentenza Pioneer Hi Bred Italia, la Corte ha dichiarato che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune previsto dalla direttiva 2002/53.

Al contrario, un divieto o una limitazione della coltivazione di tali prodotti possono essere decisi da uno Stato membro nei casi espressamente previsti dal diritto dell’Unione. Fra tali eccezioni figurano, in particolare, le misure di coesistenza disposte ai sensi dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, disposizione applicabile alle varietà del mais MON 810 sebbene queste ultime siano autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53 (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punti 60, 70 e 71).

Per quanto riguarda l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, la Corte ha dichiarato che tale disposizione può dar luogo a restrizioni, e perfino a divieti geograficamente delimitati, solo per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate in osservanza delle loro finalità (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, cit., punto 75).

Nella citata sentenza Pioneer Hi Bred Italia, la Corte ha statuito che detta disposizione non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di OGM quali le varietà del mais MON 810 nelle more dell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture.

Il giudice del rinvio solleva ora la questione se la procedura nazionale di autorizzazione applicabile alla messa in coltura di varietà del mais MON 810, autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53, possa costituire essa stessa una misura di coesistenza ai fini dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, in quanto sarebbe specificamente volta a tutelare il principio di coesistenza.

A tale questione va data risposta negativa.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, dev’essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l’ottenimento di un’autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture.

Leggi: Culture OGM, Italia sconfessata;

Leggi: Battaglia vinta, ma deluso dalla giustizia Italiana

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Il PM chiede l’assoluzione, Slow Food chiede i soldi

Novembre 13th, 2012
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Aggiornato il 19 Novembre, dopo la pubblicazione iniziale
giorgio-fidenato-mais
La sentenza della Corte Europea di Giustizia del 6 settembre scorso cala come una mannaia sul processo penale a Giorgio Fidenato. Il PM chiede ora l’assoluzione, le parti civili vogliono i soldi (come al solito). Il Giudice manda tutto l’incartamento alla Corte di Giustizia Europea per capire come procedere con le parti civili. Speriamo che ora dissequestrino il campo ed il raccolto e consentano a chi come Fidenato rispetta le regole (Europee) di fare il suo lavoro.

coesistenza-mais-bt
Nelle foto vedete Giorgio Fidenato davanti al suo campo di mais Bt recintato e posto sotto sequestro e la distanza tra il campo di Fidenato sequestrato ed il campo del vicino che campionato dalla Forestale ha dimostrato l’assenza di presenza accidentale di OGM in un mais tradizionale.
E speriamo di seminare bene l’anno prossimo…..

Leggete gli articoli del Gazzettino (primo e secondo) e del Messaggero Veneto (primo e secondo) sulla sentenza della Corte Europea sul caso Fidenato.

Slow Food sta usando tre avvocati contro Fidenato, ma ancora non ci ha detto quale sia il danno che gli è stato procurato: lesa maestà? Leggi l’intervento su la Stampa sul processo OGM

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