Catania chiude il cancello (quando le vacche sono già scappate)

Aprile 4th, 2013
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gatto_e_volpe Articolo modificato dopo la pubblicazione iniziale
La stagione di semina del mais è già iniziata in quasi tutta Italia, i semi sono stati acquistati o prenotati da mesi. Ora Due ministri non eletti e non fiduciari dal Parlamento, in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, prendono una iniziativa che avrebbero potuto prendere mesi fa, ma che non hanno saputo prendere. Non si capisce nemmeno bene cosa sia questo atto visto che non si parla apparentemente nemmeno di clausola di salvaguardia (per la quale evidentemente non sono stati in grado di mettere insieme un dossier scientificamente non indecente).
Intanto plaudono alla mutata sensibilità di Corrado Clini: http://www.ilvelino.it/it/article/ogm-clini-scrive-a-balduzzi-e-catania-per-nuovi-dati-su-rischi/3c849fc4-80fc-46d1-91bd-a991f2af9c10

Vedremo nelle prossime ore di dipanare questa intricata matassa.

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6133
Ogm, Catania: Italia chiede sospensione autorizzazione Mais Mon810
(04/04/2013)

“Il Ministero della Salute ha dato seguito alla nostra richiesta e al dossier predisposto dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), chiedendo alla Commissione europea la sospensione d’urgenza dell’autorizzazione alla messa in coltura di sementi di Mais Mon810 in Italia e nel resto dell’Unione europea”.

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania commenta la richiesta inviata dal Ministro Balduzzi alla Commissione europea affinché quest’ultima effettui una nuova valutazione completa del Mon810 alla luce delle ultime linee guida, definisca adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti gli utilizzatori di tali Ogm e nel frattempo sospenda urgentemente l’autorizzazione alla messa in coltura di sementi di Mais Mon810 nel nostro Paese e nell’Ue.

“Quando parliamo della possibilità di coltivare Ogm in Italia, dobbiamo tenere ben presente - ha proseguito il Ministro - che l’opinione pubblica, i consumatori e le stesse rappresentanze degli agricoltori hanno espresso una posizione negativa sulla questione. Abbiamo il dovere di essere particolarmente rigorosi, a tutela dei consumatori e degli agricoltori italiani”.

“Prendo anche atto con grande soddisfazione del mutato atteggiamento del Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, sugli organismi geneticamente modificati. Questo ci consentirà - ha spiegato Catania - di proseguire con maggiore forza nella direzione che era stata già intrapresa, collaborando con tutte le istituzioni e le rappresentanze politiche e sociali, allo scopo di salvaguardare l’identità e la ricchezza che sono alla base del successo dell’agroalimentare italiano”.

[Aggiunto il 5-4-2013]
…e Manzato parla di clausola di salvaguardia. Ma parla anche di semi OGM per 50.000 ettari, quindi crede alla favola di Facco mecenate. Insomma fioccano i comunicati stampa, ma manca il documento e quindi una qualunque forma di direttiva o prescrizione per gli agricoltori.
Sembra anzi che quelli che hanno spinto il duo Catania-Balduzzi a scrivere quello che si può definire una petizione, interpretino i loro sogni come se fossero realtà.
Non ci resta che aspettare con fiducia, visto che la cosa è nelle mani dei nostri politici più accorti.
Leggi Manzato sulla salvaguardia da OGM.

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Sec. 735

Aprile 3rd, 2013
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A molti questa sigla non dirà nulla, ma il post molto brillante al link qui sotto serve a descrivere quanto sia complessa la legislazione statunitense che sta legiferando sugli eventi di OGM che si trovano oggetto di dispute legali. L’inglese usato è molto colloquiale e non sempre di facile comprensione, ma questo Pesce d’Aprile è un utile spaccato sulla legislazione e le intenzioni degli USA.

http://www.biofortified.org/2013/04/who-wrote-the-monsanto-protection-act/

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Monsanto a processo in Brasile

Maggio 23rd, 2012
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Dubbi sull’applicazione dei brevetti biotecnologici in Brasile con una richiesta di risarcimento da 6,2 miliardi di euro. Una querelle che potrebbe portare ad una riduzione degli ettari coltivati a soia.

Tribunale brasiliano condanna la Monsanto

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Chi si avvantaggia dell’integralismo anti-OGM

Aprile 5th, 2012
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Monsanto sentitamente ringrazia la lungimiranza Europea e mette a segno l’ennesimo straordinario risultato con il record di vendita di semi di mais per la stagione in corso. Metà dei suo fatturato è fatto all’estero e mentre noi ci accartocciamo su noi stessi, loro espandono mercati e profitti.

Leggi sui risultati finanziari di Monsanto Wallstreet Journal, Financial Times, Les Echos 1, Les Echos 2

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La nuova sentenza Monsanto

Settembre 16th, 2011
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Siamo arrivati all’ennesima - ma, prevedibilmente, non ultima - puntata della serie (con pochissima suspence) Monsanto vs. Governi europei. Questa volta si tratta di un rinvio per pronuncia pregiudiziale da parte del Conseil d’État francese, davanti al quale Monsanto ha impugnato due distinti provvedimenti del Ministero dell’agricoltura e della pesca transalpino, che dapprima avevano sospeso la cessione e l’utilizzo di semi mais MON 810, per poi  vietarne interamente la coltivazione.

La questione è in sé piuttosto semplice, ma richiede una lunga spiegazione dato che le norme comunitarie richiamate sono parecchie. Bisogna dunque fare attenzione ai vari passaggi.

Nel 1998 la Commissione UE, ai sensi della Direttiva 90/220, ha autorizzato l’immissione in commercio del MON 810, che di conseguenza è stato autorizzato anche dal Ministero francese pochi mesi dopo. Nel 2004, poi, la Monsanto ha notificato alla Commissione il MON 810, ai sensi dell’art. 20, n. 1 a) del Regolamento n. 1829/2003 (secondo il quale “per quanto concerne i prodotti autorizzati in virtù delle direttive [90/220 o 2001/18] gli operatori responsabili della loro immissione in commercio notificano alla Commissione la data in cui essi sono stati per la prima volta immessi sul mercato comunitario“).. La stessa norma prevedeva altresì che, decorsi tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento, gli operatori avrebbero dovuto presentare una domanda di rinnovo.

Si noti che a suo tempo la Direttiva 90/220 era stata sostituita dalla Direttiva 2001/18, che stabiliva (al suo art. 17) che il rinnovo dell’autorizzazione, se richiesto prima del 17 ottobre 2006, avrebbe consentito al richiedente di continuare a immettere in commercio l’OGM già autorizzato in pendenza del rinnovo. Ma la stessa Direttiva stabiliva altresì che l’art. 17 (così come, si badi, l’art. 23, contenente la famosa “clausola di salvaguardia”) non si applica “agli OGM come tali o contenuti in prodotti, autorizzati da atti comunitari” che prevedano obblighi e controlli equivalenti.

Quindi, la Monsanto non fa una nuova notifica alla Commissione anche ai sensi dell’art. 17 della Direttiva 2001/18, considerando sufficiente la notifica ai sensi del Regolamento. Cosa accade a questo punto? Come un falco, il Ministero francese piomba sulla Monsanto e, con una girandola di decreti, sospende prima e poi vieta l’immissione in commercio, l’utilizzazione e la coltivazione del MON 810, una volta richiamandosi genericamente al codice rurale e dell’ambiente francese “fino alla pubblicazione di una legge relativa agli OGM”, per un’altra volta richiamarsi alla necessità di attendere la conclusione dell’iter autorizzatorio del MON 810. Si noti che il Ministero, nel notificare (peraltro con qualche ritardo) i suoi diversi provvedimenti alla Commissione, li ha qualificati come assunti, una prima volta  in base all’art. 34 del Regolamento 1829/2003, e una seconda volta in base all’art. 23 della Direttiva 2001/18. Come vedete, se avete pensato finora che certi pasticci possano farli solo i governi italiani, vi siete sbagliati: sono in grado di farne anche i francesi.

In sede di impugnazione, il Conseil d’ État ha innanzitutto chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se, nel caso in esame, il prodotto della Monsanto sia soggetto alla Direttiva n. 2001/18 oppure al Regolamento 1829/2003.

La Corte risponde al quesito stabilendo che gli OGM come il MON 810, autorizzati in quanto sementi ai fini della coltivazione ai sensi della Direttiva 90/220, e poi notificati come prodotti esistenti ai sensi del Regolamento 1829/2003, in  pendenza della domanda di rinnovo dell’autorizzazione, non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui all’art. 23 della Direttiva 2001/18. Nulla vieta tuttavia, dice (giustamente) la Corte, che le misure di sospensione o divieto provvisorio vengano adottate in forza dell’art. 34 del Regolamento 1829/2003, i cui presupposti sono simili a quelli dell’art. 23 della Direttiva.

L’art. 34, ricordiamolo, recita: “Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o l’ambiente, sono adottate misure conformemente alle procedure previste dagli artt. 53 e 54 del regolamento 178/2002“; tali misure sono la sospensione (se ad agire è la Commissione) o altre misure cautelari (se ad agire è un Paese membro, a condizione però che esso ne informi immediatamente la Commissione dell’adozione e altresì che abbia, in precedenza, informato “ufficialmente” la Commissione della necessità di adottare misure cautelari).

A questo punto il Giudice francese chiede alla Corte di chiarire se, in un caso come quello in esame, l’art. 34 del Regolamento 1829/2003 sia invocabile.

La Corte, come già anticipato nella risposta al primo quesito, risponde che la norma è in astratto applicabile, ma che a tal fine, oltre ai requisiti sostanziali dell’art. 34, occorre altresì che siano rispettati i requisiti procedurali dell’art. 54 del regolamento 178/2002. E qui, dice la Corte, spetta al giudice nazionale verificare che questo rispetto vi sia stato.

Il terzo e ultimo quesito sollevato dal Conseil d’ État consiste nel grado di rigore richiesto agli Stati membri per poter applicare l’art. 34 del Regolamento 1829/2003. La Corte spiega che, dati i termini usati nell’art. 34 (”manifesto” e “grave rischio per la salute o l’ambiente“),   non è sufficiente “un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancor accertate scientificamente. Al contrario, siffatte misure di tutela… possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie“. L’autorità nazionale, quindi, in attesa della definitiva decisione della Commissione, può assumere provvedimenti d’urgenza solo se dimostra “l’esistenza di una situazione in grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute animale o l’ambiente“.

La palla torna adesso al Giudice amministrativo francese. L’esito sembra onestamente scontato: anche a prescindere dal mancato rispetto dei presupposti formali, è difficile immaginare che la Francia possa dimostrare il “rischio manifesto” necessario per giustificare la misura interdittiva adottata contro il MON 810, o un’altra misura dall’analogo effetto. Tanto più se, come sembra, l’EFSA ha già rigettato le “argomentazioni” scientifiche (si fa per dire…) addotte a difesa della misura di salvaguardia assunta dalla Francia.

Ma quel che è più interessante è stata la reazione: se il Ministro francese ha già avuto la chutzpah di affermare, a inchiostro ancora caldo, che la sentenza della Corte è “meramente procedurale” e che, se la misura di salvaguardia verrà annullata, la Francia è pronta a adottarne una nuova, vuol dire che purtroppo, per gli OGM in Europa,  c’è poco da fare. Si tornerà al solito gioco a rimpiattino fra il governo nazionale che adotta a vanvera una misura di salvaguardia, la Corte UE che la annulla, e lo Stato membro che ne adotta un’altra con la stessa motivazione o con una diversa ma altrettanto farlocca, così ricominciando la giostra, all’infinito. Siamo, insomma, di fronte a un contrasto ormai irreconciliabile fra l’ordinamento giuridico comunitario (per il quale gli OGM, una volta autorizzati, possono essere commerciati e coltivati liberamente, salva la scoperta, sancita da ricerche scientificamente solide, di rischi prima ignorati) e la volontà politica di alcuni  Stati, che puramente e semplicemente non intendono in nessun modo autorizzare la coltivazione degli OGM sul proprio territorio, indipendentemente dalla previa autorizzazione comunitaria e dall’inesistenza di alcuna nuova prova scientifica che faccia sospettare una loro pericolosità. E per una situazione di conflitto del genere non esiste, a ben vedere, alcun valido rimedio giuridico. Anche perché finora, a parte Monsanto, non sembra che gli operatori del settore si siano dati granché da fare, neppure sul fronte delle richieste di risarcimento del danno, per far cambiare idea agli Stati.

Alla fin fine, l’opinione di chi scrive è che, piuttosto di continuare con una simile farsa, perfino l’adozione del progetto di modifica alla Direttiva 2001/18 proposto dalla Commissione nel luglio 2010 (e, a quanto pare, paradossalmente, a tutt’oggi bloccato proprio dall’opposizione di alcuni fra gli Stati più fanaticamente contrari agli OGM, come la stessa Francia e l’Italia), col quale la decisione circa la coltivazione di OGM viene rimessa ai singoli Stati, sia di gran lunga preferibile. Almeno così, una buona volta, ciascuno dovrà prendersi le sue responsabilità alla luce del sole.

Nella categoria: Luca Simonetti

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