Michele Morgante dibatte di OGM e come al solito non trova uno scienziato a fronteggiarlo ma solo un economista della squadra di Alemanno che ambisce a ridurre ancora di più l’agricoltura italiana.
E come se non bastasse evocano anche il fantasma della strega-Monsanto (società che ha salutato il guazzabuglio italico licenziando tutti i suoi dirigenti) pur di poter continuare a vestire l’elmetto della purezza della razza del seme nazionale (tutto d’importazione).
Leggi (L’ombra Monsanto sugli OGM in Friuli) e Leggi (OGM proibiti, a volte finiscono nel piatto)
La recentissima sentenza della Corte di Giustizia che qui si commenta(1) è la prima a intervenire sulla Direttiva 98/44/CE del 6.7.1998 sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche(2). Merita pertanto una attenta lettura, dato anche il gran numero di commenti - alcuni dei quali, spiace dirlo, completamente fuori bersaglio(3) - che già ha ricevuto.
La causa - che è un ricorso alla Corte per un “preliminary ruling”(4) sull’interpretazione dell’art. 9 della Direttiva - origina da un Tribunale olandese, a seguito delle controversie ivi insorte tra la Monsanto Technology LLC, da un lato, ed altre imprese, sostenute dall’Argentina, dall’altro lato.
I fatti, quanto mai complessi, sono i seguenti.
La Monsanto è titolare di un brevetto europeo(5), peraltro ormai abbastanza vecchiotto, che descrivendo una classe di enzimi insensibili al diserbante glifosate (diserbante che, nelle piante non modificate, inibisce appunto alcuni enzimi necessari allo sviluppo della pianta, con l’effetto che la pianta muore), rivendica dei geni (ottenuti da alcuni batteri) che codificano per questi enzimi resistenti al glifosate. Monsanto li ha introdotti nel DNA di una pianta di soia chiamata “Roundap Ready” o “RR”, dal nome di un noto erbicida (anch’esso prodotto dalla Monsanto). Oltre al segmento di DNA che codifica per i suddetti enzimi, il brevetto - che è stato modificato dalla Monsanto nel corso di un contenzioso assai vivace contro Greenpeace, che aveva contestato il brevetto(6) - descrive anche un procedimento per produrre una pianta di soia resistente al glifosate.
Il brevetto tuttavia non è valido in Argentina(7), e si dà il caso che in Argentina la soia RR sia appunto largamente coltivata(8). A differenza di quanto accaduto in altri Paesi sudamericani che pure non riconoscono validità al brevetto della Monsanto, quest’ultima in Argentina non era riuscita neanche a raggiungere un accordo economico con gli utilizzatori del brevetto, col risultato che l’invenzione della Monsanto veniva massicciamente usata in Argentina senza che la Monsanto ne ricavasse neanche un soldo. Una situazione - comunque uno la pensi circa le multinazionali in generale e la Monsanto in particolare - decisamente anomala.
A questo punto, alcune società che vendono farina di soia (per alimentazione animale, di cui notoriamente l’UE è grande importatrice) hanno spedito della farina di soia argentina in tre vascelli al porto di Amsterdam. La Monsanto, che sospettava che dette farine fossero provenienti da coltivazioni di soia RR, ne ha quindi chiesto il sequestro ai sensi del Regolamento n. 1383/2003 del 22.7.2003 che dispone rimedi contro violazioni di diritti di proprietà intellettuale. In sostanza, la Monsanto ha ottenuto alcuni campioni della farina “sospetta” e l’ha fatta analizzare dai propri laboratori, mentre, nel frattempo, i tre vascelli venivano dissequestrati (e la farina di soia regolarmente scaricata).
Avendo verificato che i suoi sospetti erano fondati, la Monsanto ha quindi citato in giudizio dinanzi al Tribunale olandese le società distributrici delle farine in questione, chiedendo un’inibitoria della distribuzione delle farine nei Paesi in cui il brevetto è riconosciuto, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento n. 1383/2003. Analoga iniziativa giudiziaria la Monsanto ha esercitato dinanzi ad altri tribunali europei per la distribuzione della farina di soia nei relativi Paesi: nel Regno Unito, in Spagna, e - a quanto pare - anche in Danimarca. Il ricorso della Monsanto è peraltro stato rigettato in Inghilterra(9), con una decisione piuttosto significativa, che tuttavia non si è pronunciata in punto di interpretazione della Direttiva (ma si è esclusivamente basata sulla legislazione brevettuale inglese previgente)(10). In Inghilterra, la High Court ha sostanzialmente ritenuto che il brevetto Monsanto, pur valido, non fosse stato violato da Cefetra (il distributore della farina di soia), in quanto (i) il prodotto tutelato deve essere ottenuto direttamente col metodo brevettato: mentre invece la farina di soia, prodotta con la pianta ottenuta tramite il metodo brevettato da Monsanto, non è ottenuta direttamente (”directly obtained”) dal metodo brevettato stesso(11); e (ii) perché il gene (o la sequenza genica) del brevetto non era “isolato” come invece sarebbe stato richiesto dalle norme in materia di brevetti.(12) Il ricorso della Monsanto è stato rigettato anche in Spagna, con argomenti viceversa assai simili a quelli della sentenza in commento, anche se la sentenza non è ancora definitiva(13).
Il Tribunale olandese(14) ha seguito la Direttiva. Esso ha considerato che la Monsanto aveva dimostrato la presenza, a bordo di uno dei tre vascelli sequestrati ad Amsterdam, di farina di soia contenente la sequenza DNA descritta dal brevetto. Il Tribunale ha rigettato innanzitutto la tesi (di Monsanto) che la sequenza DNA fosse tutelabile per sé in quanto “isolated matter”: la sequenza viceversa era presente all’interno della farina di soia e dunque non vi era violazione di brevetto(15). Anche la rivendicazione relativa al processo viene rigettata in quanto la farina di soia non può dirsi “ottenuta direttamente” applicando il processo descritto nel brevetto Monsanto(16). Quanto alla domanda relativa alla presenza del segmento di DNA, il Tribunale ha concluso (contro la tesi della Monsanto, secondo la quale, non essendo la farina di soia un “materiale biologico”, né la Direttiva, né la legge olandese che ha ripetuto il contenuto degli artt. 8 e 9 della Direttiva, sarebbero state applicabili alla fattispecie) che occorresse applicare la Direttiva. Ed avendo ritenuto la questione nuova, il Tribunale ha chiesto un preliminary ruling alla Corte di Giustizia. Esso ha quindi sospeso il giudizio ed ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sui seguenti quesiti:
(1)può l’art. 9 della Direttiva 98/44(17) interpretarsi nel senso che la protezione ivi prevista si estenda anche a situazioni in cui il prodotto (la sequenza DNA) formi parte di un materiale importato nell’UE (farina di soia) e non svolga (più) la sua funzione al momento della pretesa violazione del brevetto, ma ha tuttavia svolto la sua funzione in precedenza (nella pianta di soia) o potrebbe essere nuovamente in grado di svolgerla in futuro (dopo che sia stata isolata da quel materiale e inserita in una nuova cellula)?
(2)Può la protezione fornita da un brevetto di invenzione biotecnologica, ai sensi della Direttiva, impedire alla normativa di uno Stato membro (nella fattispecie, la legge olandese) di offrire una protezione assoluta al prodotto (sequenza DNA) come tale, indipendentemente dal fatto se quella parte di DNA svolge la sua funzione? E’, in altre parole, la protezione di cui all’art. 9 della Direttiva esaustiva?
(3)Ha rilevanza, ai fini della risposta ai quesiti precedenti, il fatto che il brevetto sia stato richiesto e rilasciato (il 19.6.1996) prima dell’adozione della Direttiva e che di conseguenza la protezione assoluta era stata garantita ai sensi della normativa nazionale prima dell’adozione della Direttiva?
(4)Ha rilevanza, ai fini della risposta ai quesiti precedenti, l’accordo TRIPS, in particolare gli artt. 27 e 30?
Da notare che, prima di giungere alla sentenza, la Monsanto - a quanto pare - ha ritirato la propria domanda, avendo verosimilmente raggiunto un accordo stragiudiziale con le controparti(18); ma il giudizio è comunque proseguito, e l’Avvocato Generale (Paolo Mengozzi) ha depositato delle importanti Conclusioni(19), che poi sono state sostanzialmente seguite dalla Corte.
La Corte procede a rispondere ai quesiti nell’ordine.
La risposta alla prima domanda, la più importante, è negativa. Il prodotto oggetto di brevetto (la sequenza DNA) è presente nella farina di soia, e in questa il prodotto stesso non svolge più la funzione per la quale era stato brevettato (cioè proteggere la pianta dal glifosate). Questo non può accadere nella farina di soia, primo perché non è ragionevolmente concepibile l’uso di glifosate sopra della farina di soia, e secondo, perché se anche in ipotesi quest’uso vi fosse, il prodotto brevettato non potrebbe svolgere la sua funzione protettiva (dato che, secondo la Corte, “l’informazione genetica si può trovare solo in uno stato residuale nella farina di soia, che è un materiale morto ottenuto dopo che la soia ha subito vari processi di trattamento“).
In sostanza, la Corte sta affermando che l’espressione “svolge la sua funzione” nell’art. 9 della Direttiva deve essere interpretata restrittivamente, cioè come uno svolgimento attuale della funzione specificata nel brevetto(20). Non ha importanza, insomma, il fatto (richiamato dalla Monsanto) che la sequenza di DNA avesse in passato (cioè, all’interno della pianta di soia) svolto la sua funzione, né che possa tornare ad esercitarla in futuro (a questo riguardo, la Monsanto aveva osservato che la sequenza di DNA presente nella farina di soia avrebbe potuto essere nuovamente estratta e inserita in una cellula di organismo vivente, in cui potrebbe svolgere la funzione di protezione: ma la Corte obietta che, in un caso simile, ci sarebbe senz’altro un diritto alla protezione brevettuale, ma non della sequenza genetica nella farina di soia, bensì nel nuovo organismo).
L’ultimo argomento avanzato dal ricorrente è il seguente. Monsanto sostiene che l’art. 9 della Direttiva estende la tutela brevettuale all’informazione genetica incorporata in un altro materiale, ma la sequenza DNA brevettata sarebbe ciononostante tutelabile in sé e per sé, indipendentemente cioè dal materiale nel quale si trova, e ciò in base all’ordinaria normativa brevettuale applicabile, ex art. 1(1) della Direttiva. Monsanto sta insomma dicendo: quel che a me interessa è la tutela della sequenza di DNA in quanto tale, e non della farina di soia prodotta con le piante create grazie al mio brevetto.
Ma la Corte replica che, in realtà, il testo della Direttiva [in particolare i punti 23 e 24 della premessa e l'art. 5(3)] chiarisce oltre ogni possibilità d’equivoco che una sequenza di DNA non può essere brevettata se la funzione che essa svolge non viene specificata: di conseguenza, una sequenza di DNA che non sia (più) capace di svolgere la funzione specifica per cui è stata brevettata non è tutelabile. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dall’art. 9 della Direttiva, che appunto stabilisce che la sequenza DNA è tutelata solo se svolge la sua funzione nel materiale in cui è incorporata(21). Non esiste insomma, secondo la Corte, nessuna norma della Direttiva che garantisca protezione a una sequenza DNA che non sia capace di svolgere la sua funzione.
La risposta al quesito n. 1 è, dunque, negativa.
Il quesito n. 2 richiede l’esame della normativa olandese.
La legge olandese(22) stabilisce, all’art. 53, che
“1. Subject to the provisions of Articles 54 to 60, a patent shall confer on its owner the exclusive right:
a. to make, use, put on the market or resell, hire out or deliver the patented product, or otherwise deal in it in or for his business, or to offer, import or stock it for any of those purposes;
b. to use the patented process in or for his business or to use, put on the market, or resell, hire out or deliver the product obtained directly as a result of the use of the patented process, or otherwise deal in it in or for his business, or to offer, import or stock it for any of those purposes“.
Tutto ciò, secondo Monsanto, significa che la legge olandese accorda al titolare del brevetto una protezione assoluta, cioè a prescindere dalla funzione effettivamente svolta dal segmento di DNA brevettato. Ma qui la Corte (seguendo da vicino le conclusioni dell’AG)(23) obietta che la funzione della normativa comunitaria - della Direttiva, cioè - è quella di armonizzare le varie normative nazionali, eliminando le differenze esistenti e prevenendo quelle future, in maniera da eliminare potenziali barriere al commercio comunitario. Ebbene, l’armonizzazione operata dall’art. 9 della Direttiva secondo la Corte deve considerarsi esaustiva: siccome la Direttiva non accorda protezione a una sequenza di DNA come tale, la norma comunitaria “impedisce alle legislazioni nazionali di accordare protezione assoluta a una sequenza di DNA brevettata come tale, indipendentemente dal fatto se essa svolga la sua funzione nel materiale che la contiene“. Pertanto, la risposta al secondo quesito è affermativa.
La risposta al terzo quesito è molto rapida(24). Può una norma nazionale preesistente alla Direttiva, come l’art. 53 della legge olandese, accordare una protezione assoluta a un’invenzione brevettata prima dell’entrata in vigore della Direttiva? Qui non c’è molto da discutere: è pacifico in base ai precedenti comunitari che la nuova normativa sostanziale (come la Direttiva) si applica a tutti gli effetti successivi alla sua entrata in vigore, anche se la situazione che vi ha dato origine sia sorta anteriormente. Nel nostro caso, benché il brevetto sia anteriore alla Direttiva, la sua (pretesa) violazione non lo è, e dunque la nuova norma comunitaria è applicabile. Tanto più che la finalità da armonizzazione della Direttiva sarebbe radicalmente compromessa se si ammettesse una diversa interpretazione dei brevetti a seconda della loro data di rilascio. Dunque la risposta al quesito n. 3 è negativa: l’anteriorità o meno della legge nazionale alla Direttiva è irrilevante.
Infine, è negativa anche la risposta al quarto quesito(25). Benché sia da cercare di evitare i contrasti tra la normativa comunitaria e gli accordi TRIPS, e pertanto la normativa comunitaria debba, per quanto possibile, essere interpretata in modo da renderla conforme agli accordi stessi, la Corte ritiene che, nella fattispecie, l’art. 9 della Direttiva come da essa interpretato non generi alcun problema di compatibilità. Tuttavia, l’argomento fondamentale utilizzato al riguardo dalla Corte (cioè, che i due articoli rilevanti degli accordi TRIPS, il 27 e il 30, riguardano uno la brevettabilità e l’altro le eventuali eccezioni ai diritti derivanti dal brevetto, mentre l’art. 9 della Direttiva riguarda la protezione conferita dal brevetto) non è molto convincente.(26)
Quale sarà l’impatto di questa sentenza sul futuro delle invenzioni biotecnologiche è difficile dire: i primi commenti, come è naturale, tendono a dividersi fra catastrofisti e ottimisti(27). Per avere un’idea del tipo di conseguenze pratiche che la sentenza potrà avere, in particolare tra i Paesi in via di sviluppo, è utile leggere il commento di R. Godbole (che si concentra sul cotone Bt indiano(28)).
In linea di massima, si può dire che la tesi (affermata brillantemente dall’Avvocato Generale Mengozzi(29)) per cui accordare tutela alla sequenza di DNA in quanto tale avrebbe condotto ad una protezione “troppo ampia” al titolare del brevetto non sembra condivisibile: come è stato rilevato da alcuni, la stessa situazione di fatto da cui la sentenza prende le mosse dimostra fin troppo chiaramente che i titolari di brevetti biotecnologici incontrano moltissime difficoltà nel far rispettare i propri diritti nei Paesi in via di sviluppo, sicché negar loro la tutela “derivata” in Europa sembra ben lungi dall’essere una “supertutela” (semmai, accordargliela servirebbe a ristorare, e solo in parte, le perdite subite a monte)(30). D’altro canto, ci sembra invece fondata quest’altra affermazione del professor Mengozzi: “Non c’è dubbio che l’assenza di protezione dell’invenzione di Monsanto, in Argentina sia ingiusta. Tuttavia, e indipendentemente dalle ragioni di questa assenza di protezione, mi sembra che l’operazione di Monsanto consiste nel cercare di utilizzare un ordinamento giuridico (quello dell’Unione) per rimediare ai problemi incontrati in un altro ordinamento (l’ordinamento giuridico argentino). Ora, io trovo ciò inaccettabile. Il fatto che Monsanto non possa ottenere una giusta remunerazione per il suo brevetto in Argentina non dovrebbe essere compensato conferendole una protezione estesa nell’Unione Europea“(29). Anche in termini di equità sostanziale, insomma, la sentenza della Corte appare in sostanza condivisibile.
Cos’altro ci dice la sentenza? Ci dice, in ultima analisi, - e forse è la cosa più importante - che quelli (e sono tanti) che pensano e scrivono che le multinazionali stanno implacabilmente brevettando il vivente, la vita, il mondo intero, nell’inerzia o magari con la complicità delle istituzioni nazionali e internazionali, semplicemente parlano a vanvera. Il nostro ordinamento giuridico (lo stesso ordinamento comunitario, così prono, a sentire i critici, ai voleri dei potentati economici, dei famigerati Poteri Forti nazionali e internazionali) è perfettamente in grado - al netto degli inevitabili errori, ovviamente - di distinguere le richieste di tutela brevettuale meritevoli da quelle immeritevoli, come nella fattispecie è stata ritenuta la richiesta della Monsanto. Le multinazionali, al contrario di quanto molti credono, non sono onnipotenti, il sistema della proprietà intellettuale non è al loro servizio, i giudici continuano a fare ogni giorno, bene o male, il loro lavoro, che è difficile e degno di grande interesse. Anche la complessità e la sottigliezza delle questioni affrontate in questa sentenza e nei testi ad essa collegati o preparatori (chi vuole averne un’idea, provi a sfogliare la sentenza Cargill vs. Monsanto, la sentenza di rinvio del Tribunale olandese o le Conclusioni dell’AG) dovrebbero, obiettivamente, di per sé dimostrare che non c’è nessun Complotto in corso per Privatizzare la Vita.
Ovviamente questo non vuol dire che nel sistema attuale non vi sia nulla di sbagliato e nulla da cambiare; ma forse abbandonare la paranoiche visuali complottistiche che ahimé abbondano potrebbe essere molto utile e, magari, necessario, per poter capire cosa realmente non funziona e come fare per rimediare.
(1) Sentenza CGCE del 6.7.2010 in causa C-428/08. V. il testo in italiano all’indirizzo http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=c-428/08&nomusuel=monsanto&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
(2)V. http://www.sib.it/index.php?option=com_content&view=article&id=573&catid=4&Itemid=13&lang=it. Nello stesso senso M.Kock, “Purpose-bound protection for DNA sequences: in through the back door?”, in Journal of Intellectual Property Law and Practice 2010 5(7) 495-513, reperibile nche all’indirizzo http://jiplp.oxfordjournals.org/cgi/content/full/5/7/495?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=michael+kock&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT.
(3) Al riguardo basti pensare ad es. al commento reperibile all’indirizzo http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=%205690.
(4) Si tratta del rinvio alla CGCE per una decisione su questione pregiudiziale - cioè su una questione di interpretazione di una norma comunitaria, dalla cui decisione dipende la decisione del giudice nazionale che opera il rinvio: art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, v. all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:IT:PDF.
(5) E’ il brevetto EP 0 546 090.
V. all’indirizzo http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0546090&KC=&locale=en_ep&FT=E
(6) La decisione del Board of Appeal dell’European Patent Office sul brevetto 0 546 090, emessa il 6.4.2005, si può leggere (in inglese) all’indirizzo http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t010179eu1.pdf.
(7)Giusta la sentenza della Corte Suprema argentina nel caso Unilever, del 24.10.2000. Cfr. Kock, op.cit., n. 8.
(8) Anzi, la soia RR in Argentina occuperebbe metà circa della superficie coltivata e rappresenterebbe il più importante prodotto d’esportazione argentino: così Kock, op.cit., p. 3 e nn. 5 e 6.
(9) Si tratta della decisione dell’High Court (Pumfrey, J.) Monsanto vs. Cargill, [2007] EWHC 2257. Si può leggere all’indirizzo http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2007/2257.html. Per un commento v. all’indirizzo http://holmansbiotechipblog.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
(10) A quanto pare, a causa del fatto che la legge inglese di implementazione della Direttiva prevedeva l’applicabilità della nuova normativa solo ai brevetti depositati a partire dal 28.7.2000, mentre il brevetto della Monsanto era del 1991. Così Kock, op.cit., n. 16. La questione peraltro è destinata, con ogni probabilità, a una profonda riconsiderazione a seguito proprio della sentenza in commento (come notano i commentatori del testo all’indirizzo http://ipkitten.blogspot.com/2007/10/monsanto-fail-to-round-up-any.html.)
(11) Al massimo, afferma il giudice Pumfrey, può essere considerata come ”directly obtained” col metodo brevettato la pianta di soia RR, ma non la farina di soia ricavata dalla medesima pianta (Monsanto vs. Cargill, §§ 33-38).
(12) Precisamente, il giudice Pumfrey, in assenza di una diversa chiara definizione da parte della Monsanto, ha ritenuto di interpretare “isolated” come “separated from other molecular species in the form of a purified DNA fragment“, e di conseguenza ha concluso che il DNA presente nella farina in questione non fosse “isolato”: dunque non vi era alcuna violazione del brevetto (Monsanto vs. Cargill, §§ 71-77).
(13)Si tratta della sentenza 488/07 del 27.7.2007 del Tribunale Commerciale di Madrid, Monsanto vs. Sesostris: cfr. Kock, op. cit., n. 21.
(14)> Una versione inglese, non ufficiale, è reperibile all’indirizzo http://holmancm.googlepages.com/CefetraEUBiotechDirective.pdf
(15) Si tratta, come si vede, dello stesso argomento usato dalla High Court inglese in Monsanto vs. Cargill.
(16) Anche in questo caso, l’argomento è identico a quello usato in Monsanto vs. Cargill.
(17) Che così recita: “[...] la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione“.
(18) Così scrive R. Godbole nell’interessante commento presente all’indirizzo http://corporate.lexisnexis.com/news/corporate-counsel,intellectual-property/cat200003_doc1223396666.html
(19) Si trovano (in italiano) all’indirizzo http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=c-428/08&nomusuel=monsanto&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher. Una critica serrata (non sempre convincente) delle conclusioni dell’Avvocato Generale è rappresentata dall’articolo di Kock, cit.
(20) In questo senso, la Corte ha seguito solo in parte l’avviso dell’AG Mengozzi (v. i §§ 20-38 delle Conclusioni dell’AG), che aveva ritenuto “non decisiva” la formulazione del tempo del verbo al presente indicativo (”svolge la sua funzione”) e aveva preferito fondarsi sulla teoria per cui la protezione conferita dall’art. 9 all’informazione genetica sarebbe collegata alla finalità (”purpose-bound”), una teoria quest’ultima, tuttavia, piuttosto controversa e aspramente criticata da parte della dottrina: v. Kock, op.cit., pp. 9 e ss.
(21) La Corte, come si vede, sta utilizzando norme della Direttiva dettate a proposito della brevettabilità di una invenzione biotecnologia per interpretare altre norme dettate in materia di estensione del brevetto: questo metodo è stato molto criticato, ma è tuttavia difficile negare che via sia una stretta connessione tra brevettabilità di una invenzione ed estensione della tutela brevettuale. Per usare la concisa ed efficace espressione di un commentatore: “se una sequenza di DNA non può essere brevettata per sé, perché dovrebbe essere protetta per sé?” (http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2010/07/eu-the-court-of-justice-limits-dna-protection-to-performing-its-function.html)
(22) Versione inglese (non aggiornata!) all’indirizzo http://www.ivir.nl/legislation/nl/patentact1995.html
(23) V. le Conclusioni, §§ 42-56. Da notare che Mengozzi riconosce che le disposizioni della Direttiva, per quanto esaustive, non sono però complete (perché “il fatto che detta regolamentazione non sia completa non significa che essa non sia esaustiva“: § 47).
(24) Anche qui la Corte segue, con maggiore brevità, le Conclusioni dell’AG, §§ 57-68 (il quale aveva anche opportunamente richiamato l’assenza nella Direttiva di norme transitorie per escludere che vi potessero essere, nella fattispecie, regole speciali in deroga a quella generale, illustrata nel testo: § 65).
(25) In questo caso, la Corte segue solo in parte l’opinione dell’AG Mengozzi (§§ 69-78 delle Conclusioni) , che fonda la sua risposta sulla sua lettura (come si è visto, non condivisa dalla Corte) della tutela dell’art. 9 come “purpose-bound”.
(26) In particolare se si considera l’uso che la Corte ritiene di poter fare, nella stessa sentenza in commento, delle norme in tema di brevettabilità ai fini dell’interpretazione dell’art. 9.
(27) Serie preoccupazioni sono espresse, oltre che da Kock, op.cit., passim, anche in http://www.elkfife.com/view_article.php?id=122.
(28) Vedilo all’indirizzo http://corporate.lexisnexis.com/news/corporate-counsel,intellectual-property/cat200003_doc1223396666.html. Godbole spiega che attualmente in India almeno il 40% del cotone Bt coltivato non paga royalties, e una volta trasformato in tessuti viene abbondantemente esportato in Europa dove invece il gene Bt è tutelato. Se la decisione in esame fosse stata diversa, i produttori di cotone Bt indiani avrebbero rischiato di vedersi citare in giudizio, in Europa, dai titolari di brevetto che intendono recuperare quanto non pagato in India. La stessa situazione si sarebbe verificata anche per un gran numero di altri prodotti derivati da piante transgeniche. L’impatto di una decisione del genere su un Paese come l’India sarebbe verosimilmente stato considerevole.
(29) Conclusioni, § 34.
(30) Così Kock, op.cit, p. 20 e nn. 169 e 170.
(31) Conclusioni, § 35.
La Corte Europea di giustizia ha dato ujn nuovo colpo alla già’ traballante bufala dei brevetti che ci avrebbero privatizzato il cibo:
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=%205690
http://www.rttnews.com/Content/BreakingNews.aspx?Id=1351764
http://www.stockmarketsreview.com/news/19562/
Luca Simonetti nei prossimi giorni approfondira’ la questione, ma già ora si puo’ osservare che:
1) il brevetto Monsanto sulla soia non vale in Argentina ed i suoi derivati possono essere esportati in Peasi dove invece quel brevetto e’ valido.
2) gli ambientalisti si accorgono solo ora che arriva soia OGM in Europa
3) anche il brevetto sulla soia RR sta per scadere (dopo che 4 anni fa e’ scaduto il brevetto sul glifosate) e tra 2-3 anni anche i semi di soia RR saranno commercializzati da agricoltori che riproducono i semi di soia resistente ad erbicidi
La politica di Monsanto finora e’ stata quella di ingraziarsi gli agricoltori che dovevano comprare i suoi semi, ma ora ha alzato di molto il prezzo dei semi inimicandoseli. Dall’articolo del NYT si capisce che l’intero settore e’ in subbuglio, non soltanto per la procedura di Monsanto davanti all’antitrust USA, ma sopratutto perche’ la mitica soia RR ha solo tre anni di vita ed il brevetto scade prima della stagione 2014. Con la scadenza del brevetto altri produttori di soia RR generici porteranno sul mercato semi piu’ economici e gli agricoltori potranno conservare il seme di stagione in stagione.
Monsanto deve sciegliere se inimicarsi tutte le altre ditte sementiere con politiche difensivistiche o trovare un accordo con piu’ aziende e coinvolgere nella partita tanti altri attori che fino ad oggi hanno frenato lo sviluppo degli OGM.apid Rise in Seed Prices Draws U.S. Scrutiny
- William Neuman, The New York Times, March 11, 2010 http://www.nytimes.com
During the depths of the economic crisis last year, the prices for many goods held steady or even dropped. But on American farms, the picture was far different, as farmers watched the price they paid for seeds skyrocket. Corn seed prices rose 32 percent; soybean seeds were up 24 percent.
Such price increases for seeds - the most important purchase a farmer makes each year - are part of an unprecedented climb that began more than a decade ago, stemming from the advent of genetically engineered crops and the rapid concentration in the seed industry that accompanied it.
The price increases have not only irritated many farmers, they have caught the attention of the Obama administration. The Justice Department began an antitrust investigation of the seed industry last year, with an apparent focus on Monsanto, which controls much of the market for the expensive bioengineered traits that make crops resistant to insect pests and herbicides.
The investigation is just one facet of a push by the Obama administration to take a closer look at competition - or the lack thereof - in agriculture, from the dairy industry to livestock to commodity crops, like corn and soybeans.
On Friday, as the spring planting season approaches, Eric H. Holder Jr., the attorney general, and Tom Vilsack, the agriculture secretary, will speak at the first of a series of public meetings aimed at letting farmers and industry executives voice their ideas. The meeting, in Ankeny, Iowa, will include a session on the seed industry.
“I think most farmers would look to have more competition in the industry,” said Laura L. Foell, who raises corn and soybeans on 900 acres in Schaller, Iowa.
The Iowa attorney general, Tom Miller, has also been scrutinizing Monsanto’s market dominance. The company’s genetically engineered traits are in the vast majority of corn and soybeans grown in the United States, Mr. Miller said. “That gives them considerable power, and questions arise about how that power is used,” he said.
Critics charge that Monsanto has used license agreements with smaller seed companies to gain an unfair advantage over competitors and to block cheaper generic versions of its seeds from eventually entering the market. DuPont, a rival company, also claims Monsanto has unfairly barred it from combining biotech traits in a way that would benefit farmers.
In a recent interview at Monsanto’s headquarters in St. Louis, its chief executive, Hugh Grant, said that while his company might be the market leader, competition was increasing as the era of biotech crops matured.
“We were the first out of the blocks, and I think what you see now is a bunch of people catching up and aggressively competing, and I’m fighting with them,” Mr. Grant said. He said farmers chose the company’s products because they liked the results in the field, not because of any untoward conduct on Monsanto’s part.
Yet in a seed market that Monsanto dominates, the jump in prices has been nothing short of stunning.
Including the sharp increases last year, Agriculture Department figures show that corn seed prices have risen 135 percent since 2001. Soybean prices went up 108 percent over that period. By contrast, the Consumer Price Index rose only 20 percent in that period.
Many farmers have been willing to pay a premium price because the genetically engineered seeds that make up most of the market come with advantages. Genetic modifications for both corn and soybeans make the crops resistant to herbicides, simplifying weed control and saving labor, fuel and machinery costs. Many genetically engineered corn and cotton seeds also resist insect pests, which cuts down on chemical spraying.
Lee Quarles, a Monsanto spokesman, said the price increases were justified because the quality of the seeds had been going up, and new biotech traits kept being added. For example, he said, many corn varieties now include multiple genes to battle insect pests, raising their value.
Mr. Quarles said higher prices were justified because the traits saved farmers money and made their operations more efficient. Monsanto began investing heavily in biotechnology in the 1980s - ahead of most other agricultural companies. In the mid-1990s, it became the first to widely market genetically engineered seeds for row crops, introducing soybeans containing the so-called Roundup Ready gene, which allowed plants to tolerate spraying of its popular Roundup weed killer. Soon after, it began selling corn seed engineered with a gene to resist insect pests.
The number of biotech plant traits has grown since then, and other large companies - including DuPont, Dow Chemical, Syngenta, BASF and Bayer CropScience - have gotten into the business. But Monsanto has taken advantage of its head start. Today more than 90 percent of soybeans and more than 80 percent of the corn grown in this country are genetically engineered. A majority of those crops contain one or more Monsanto genes.
As biotechnology has spread, Monsanto and its competitors have bought dozens of smaller seed companies, increasing the concentration of market power in the industry. Monsanto sells its own branded seed varieties, like Dekalb in corn and Asgrow in soybeans, to farmers. But it has expanded its influence and profits by licensing those traits to hundreds of small seed companies, allowing them to incorporate the traits in the seeds they sell. It has also granted licenses to the other large trait developers, allowing them to create combinations of engineered traits in a process known as stacking.
Monsanto says that its licensing shows it is the opposite of a monopolist, encouraging rather than hampering competition. But critics say the licenses give Monsanto excessive control. Seed company executives said the licenses were sometimes worded in a way that compelled them to sell Monsanto traits over those of its competitors. Mr. Quarles denied that, saying the contracts contain sales incentives typical of the industry.
Some of the most pointed accusations have come in a court battle between Monsanto and DuPont. Last year Monsanto sued its rival, saying DuPont had used a Monsanto trait to create a gene combination that was not permitted in its licensing agreement. DuPont countered by charging that Monsanto was using its market power to strong-arm competitors and quash innovation that would benefit farmers and consumers.
In January, Monsanto won a partial victory. A federal judge ruled that the license barred DuPont from creating the gene stack. But the judge said that DuPont could move ahead with its antitrust claims, which, if successful, could potentially nullify the stacking ban.
DuPont made another accusation that caught the attention of farmers and regulators, saying that Monsanto was trying to head off the eventual entry into the marketplace of generic Roundup Ready seeds.
The company’s patent on the Roundup Ready trait in soybeans expires before the 2014 planting season, meaning that, just as in the pharmaceutical business, rivals would be free to sell a cheaper version. Farmers would also be free to save seed from one year to the next, a money-saving step they are now barred from taking.
But DuPont charged that Monsanto was trying to force seed companies to switch prematurely to its second-generation Roundup Ready soybeans and taking other steps to make the entry of generics more difficult. Monsanto responded by announcing that it would not block companies from selling a generic version of Roundup Ready seeds. But farmers have continued to fret that cheaper generic seeds may be at risk.
Il nuovo articolo dell’attivista francese anti-tutti.gli-OGM subisce i commenti di vari articolisti (Leggi i commenti dei vari articolisti - GM Corn Seralini) e direttamente anche da Monsanto (Leggi commenti della Monsanto). Ci sono varie critiche all’articolo di Seralini che avevamo già commentato (http://www.salmone.org/2009/12/15/le-monde-secondo-seralini/ ).
Le obbiezioni vanno dal fatto che per due mais non si riscontrano problemi al fatto che in un caso si vedono effetti alimentando i ratti con l’11% di mais da OGM, ma tali effetti scompaiono alimentandoli col 33% dello stesso mais. L’ANOVA e’ di sicuro il test statistico piu’ utilizzato e riconosciuto (io stesso nei miei articoli scientifici uso ANOVA), ma per Seralini non va bene e usa una analisi diversa, che pero’ non gli fa concludere che il mais e’ tossico, ma che ci sono “segni” di tossicita’, e tali segni giustificano test lunghi 2 anni. Cerchiamo di fare i dovuti paragoni. I ratti vivono mediamente 2 anni ma in cattivita’ raggiungono i 4 anni. Fare un test su ratti per 3 mesi equivale in termini di vita umana ad un test che sull’uomo durerebbe 5 anni. chiedere un test che duri 2 anni vorrebbe dire un test che sull’uomo durrerebbe 40 anni. Se questa e’ la richiesta chiudiamo le farmacie e gli ospedali perche’ nessun farmaco ha mai subito una simile analisi. Ma non finira’ qui. Vedrete che verranno chiesti, in assenza di datio cinclusivi, delle analisi sui ratti alimentati su piu’ generazioni con mais da OGM. Questo ripetiamo che e’ un regalo a Monsanto che con richieste insensate di questo genere continuerà ad avere il m onopolio degli OGM in tutto il mondosenza che nessuno possa anche sognarsi di affrontare in Europa simili costi per test di pseudo-sicurezza. Il proibizionismo sugli OGM non ha certo danneggiato la mafia americana e non ha sconfitto l’alcolismo.


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