L’idea è quella di “crescere in armonia con la natura”. E chi lavora alle centrali nucleari realizza tra ” scienza, politica ed economia in perfetto connubio”.
Chi ha seminato vento non può sorprendersi che ora arrivi la tempesta.
Leggi Gli anarchici del Fai rivendicano l’agguato ad Adinolfi
Il paradosso è che introducendo geni la cui funzione ha un effetto diretto, voluto e provato sull’organismo umano, tali piante vengono (provvisoriamente) anche proposte come biologiche, il gene per la resistenza alla ticchiolatura passato da melo a melo invece è il demonio: c’è una qualche logica che non sia perversa?
Per chi conosce gli OGM la storia non è nuova, ma questo articolo di Dario Bressanini ha il merito di riunire in un unico testo le varie bufale dette a proposito della mitica fragola-pesce o pomodoro-pesce seconda gli estri individuali.
Da il Quotidiano Il Fatto: Se lo dice Report
Immagino che i 60 morti evocati da Grillo siano le sessanta persone morte per una adulterazione di un farmaco contenente triptofano, la cui purificazione era stata sbagliata ed aveva quindi intossicato i pazienti. Il numero di decessi coincide, ma non erano coinvolte piante geneticamente migliorate: una pignoleria che impedirebbe di far fare battute ad un comico tragicamente serio.
Una puntata di Telecamere andata in onda domenica 29 aprile con il Ministro Clini in studio a parlare di rifiuti, energie alternative e dissesto idrogeologico. Dopo l’1,30 di notte si è parlato anche di OGM ed i link qui di seguito sono relativi all’intera parte della puntata dedicata agli OGM con le frasi molto chiare del Ministro Clini
Il Ministro Clini è netto nel dichiarare che non si può vietare la ricerca sugli OGM in Italia - oppure solo l’intervista doppia a Marini e Defez
Si tratta per ora solo del parere preliminare e non ancora di una sentenza della Corte Europea di giustizia, ma le parole dell’avvocato estensore lasciano pochi margini.
Leggi parere preliminare su coesistenza OGM in agricoltura.
Non si possono aspettare le regole di coesistenza per consentire la coltivazione di OGM autorizzati a livello europeo. Ora si deve attendere la sentenza. Poi si potranno rimettere in moto in maniera diversa i processi di Dalla Libera che ha inviato una richiesta di semina anche nel 2012 di mais Bt, ma anche il processo Fidenato che ha rispettato di tutta evidenza le regole Europee.
Certo ancora un anno ed il Governo tecnico poteva evitare questa grana e di certo in molti non vedono l’ora di arrivare a fine mandato per lasciare al successore la patata bollente.
Si invocheranno clausole di salvaguardia esenti anche da qualunque seppur minimo esperimento in pieno campo con OGM. Forse qualcuno studierà una disciplina di coesistenza draconiana che impedisca anche di sognarli di notte gli OGM. I protettori degli sfioratori delle quote latte penseranno di farci pagare nuove multe per infrazioni. Catania ora si appella alle nuove normative europee che danno ad ogni stato nazionale la responsabilità individuale sulla materia degli OGM, una posizione per la quale il Ministro Clini pochi giorni fa si è fatto aggredire da tutti gli anti-OGM ora diventa la posizione di retroguardia che si sente arrivare dalle stanza del MIPAF.
Siamo al paradosso che la coltivazione commerciale di OGM è molto più vicina alla meta della sperimentazione in pieno campo per la ricerca pubblica italiana. Un Paese che va rigirato come un calzino.
Leggi anche La moratoria contro gli OGM ora traballa e Sugli OGM stop a divieti nazionali.
Ecco di seguito alcuni passaggi significativi:
49. Né il regolamento n. 1829/2003 né la direttiva 2002/53 permettono agli Stati membri di aggiungere a livello nazionale un controllo supplementare dei rischi che un OGM può presentare per l’ambiente o per la salute, dal quale dipenda la concessione o il rifiuto, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro, di un’autorizzazione alla messa in coltura sul suo territorio. Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il sistema che disciplina l’immissione in commercio degli OGM all’interno dell’Unione si basa, pertanto, su un’autorizzazione accordata a livello di Unione che consente di utilizzare e commercializzare liberamente gli OGM interessati all’interno degli Stati membri. Subordinando in modo sistematico la messa in coltura degli OGM a un’autorizzazione nazionale, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212/2001 è quindi in contrasto con il sistema creato dalla normativa dell’Unione.
63. Alla luce di dette osservazioni, relative alla portata che occorre, a mio avviso, riconoscere all’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, ritengo che detto articolo non permetta neppure a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di un OGM in attesa dell’adozione, a livello nazionale, regionale o locale, di misure di coesistenza.
III – Conclusione
68. Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di rispondere nella maniera seguente al Consiglio di Stato:
«Organismi geneticamente modificati come gli ibridi di mais geneticamente modificati derivati dal mais MON 810, che sono stati autorizzati quali sementi ai fini della coltivazione in applicazione della direttiva 90/220/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, e che, nel rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, sono stati notificati in quanto prodotti esistenti e hanno poi costituito oggetto di una domanda di rinnovo dell’autorizzazione in corso d’esame, e che sono stati iscritti nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dal regolamento n. 1829/2003, non possono essere sottoposti a una procedura di autorizzazione nazionale.
L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, nelle more dell’adozione, a livello nazionale, regionale o locale, di misure volte a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture, si opponga alla coltivazione sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati».



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